Tetto alla cedibilità dei crediti tributari

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La cessione del credito d’imposta è efficace verso il Fisco solo quando essa resta circoscritta alle somme che eccedono quelle dovute dal cedente all’Amministrazione e iscritte a ruolo. Lo precisa la risoluzione 67, di ieri, resa nota dalle Entrate, che sottolineano come prevalga sempre la tutela degli interessi erariali, anche quando il soggetto debitore ceda il proprio credito d’imposta. Secondo l’Agenzia “il credito ceduto scaturisce da un rapporto di carattere pubblicistico, quale è il rapporto d’imposta, in virtù del quale, accanto all’obbligazione pecuniaria principale avente per oggetto il pagamento del tributo, si afferra in capo all’amministrazione e al contribuente un insieme di poteri e doveri volti alla determinazione e all’adempimento dell’obbligazione stessa”. Quindi, all’esercizio dei normali poteri di accertamento il Fisco può affiancare il recupero delle somme erroneamente rimborsate; infatti, il cedente è tenuto alla restituzione dei crediti rimborsati al cessionario, ove le somme, in tutto o in parte, risultassero non dovute.     

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Valgono i crediti non iscritti

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