Tfr al fondo con il sì del creditore

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Confindustria, con la nota del 16 maggio, affronta alcuni aspetti relativi alla scelta della destinazione del Tfr. In particolare ricorda che, nelle aziende con almeno 50 dipendenti, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006:

 

se hanno destinato al fondo l’intero Tfr maturando, nessun versamento è dovuto al Fondo tesoreria dell’Inps;

 

se invece solo una quota del Tfr maturando è destinata alla previdenza complementare, il Tfr residuo dal mese di compilazione del modello “Tfr e l’importo intero delle quote maturato dal 1° gennaio 2007 al mese precedente alla compilazione, dovranno essere versati al Fondo tesoreria dell’Inps;

 

se sono iscritti ad un Fondo pensione a cui conferiscono parte del Tfr e destinano anche la quota residua allo stesso fondo, non dovranno effettuare versamenti al Fondo tesoreria dell’Inps.

 

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il versamento al Fondo tesoreria è in ogni caso dovuto per le quote maturate fino al mese precedente a quello della scelta.

Le quote pregresse dovranno essere versate entro il 16 luglio, maggiorate con l’interesse di rivalutazione del 2,74% annuo.

Inoltre Confindustria ricorda che prima di trasferire le quote di Tfr al fondo di previdenza complementare indicato da un lavoratore impegnato al rimborso di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con garanzia del Tfr, è necessario al datore di lavoro l’avallo dell’ente finanziatore.

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