Tirocinio in 18 mesi retroattivo; i primi sei mesi anche durante l’università

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Con nota del 27 settembre, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è intervenuto per fornire chiarimenti circa l’interpretazione dell'articolo 9, comma 6, del Decreto legge del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 relativamente alla durata di 18 mesi del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate.

In particolare, lo stesso ha confermato la portata retroattiva dell’applicazione di questa norma anche per tutti coloro che abbiano iniziato il periodo di formazione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La nota del Miur segue l’indirizzo già espresso anche dal ministero della Giustizia con circolare del 4 luglio 2012.

Per i primi 6 mesi – si legge, inoltre, nel testo della nota - il tirocinio potrà essere svolto anche durante lo svolgimento del corso universitario, in presenza di una specifica convenzione quadro siglata tra ministero e ordini professionali. Sarà necessario, in ogni caso, continuare a svolgere il praticantato presso uno studio professionale anche dopo l'ottenimento della laurea e per un periodo di almeno un anno.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - L'Università conferma: il tirocinio è retroattivo - Negri

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