Truffa aggravata se la persona offesa è anziana

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 35997 del 7 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di Venezia aveva escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5 del Codice penale - “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” - in capo a quattro persone accusate di truffa aggravata nei confronti di diversi anziani cui facevano credere di voler devolvere in beneficenza una cospicua somma di denaro e di necessitare, a tal fine, di un importo da depositare presso un notaio che, anticipato dalle vittime, avrebbe procurato loro una cospicua somma di denaro. 

Secondo la Corte, alla luce della modifica testuale dell'articolo 61 a seguito della Legge 94 del 2009, deve ritenersi che l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa “avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio”.
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