Trust. Tar Campania: no ad iscrizione nel Runts

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Trust. Tar Campania: no ad iscrizione nel Runts

La posizione del trust è completamente diversa da quella degli altri soggetti per i quali è consentita l’iscrizione nel RUNTS.

E' quanto concluso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con sentenza n. 3158 del 24 maggio 2023, di rigetto del ricorso di un trustee contro il provvedimento di diniego che la Regione Campania aveva opposto alla domanda di iscrizione del trust - che nella specie era di scopo - nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Trust, senza personalità giuridica, non si può iscrivere nel Registro

Nel confermare la legittimità del provvedimento di diniego, il Tar ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il trust non è un soggetto giuridico.

Esso, più propriamente, costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, essendo priva di rilievo, ai fini della conformazione della soggettività giuridica, l’attribuzione di una soggettività tributaria.

Considerando la mancanza di soggettività giuridica, quindi, va escluso che il trust possa essere configurato come ente, condizione necessaria perché lo stesso venga eventualmente ricompreso all'interno del Terzo settore, tra gli enti individuabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CTS.

Difetta, ossia, uno degli elementi essenziali della fattispecie "ETS" disciplinata nella richiamata disposizione.

Trust e ramo di ente ecclesiastico: entità diverse

I giudici amministrativi, in tale contesto, hanno giudicato infondata anche la censura con cui il ricorrente aveva lamentato l’asserita disparità di trattamento con i rami degli enti ecclesiastici i quali, sebbene privi di soggettività giuridica e, quindi, non qualificabili alla stregua di enti, possono essere iscritti nel RUNTS.

Per il Tribunale amministrativo, infatti, trust e ramo di ente ecclesiastico sono entità profondamente diverse.

Il secondo, anche se privo di soggettività giuridica propria, per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso - che deve essere civilmente riconosciuto - gode per proprietà transitiva della personalità di quest’ultimo.

Del resto - si legge nella decisione - la necessità di patrimonio separato e della tenuta separata delle scritture contabili sono solo aspetti di un fenomeno più complesso, nel quale è comunque individuabile un soggetto giuridico certo, ossia l’ente ecclesiastico, elemento del tutto assente nel caso del trust.

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