Uniemens. Nuovo elemento per l'Assicurazione economica di malattia

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Uniemens. Nuovo elemento per l'Assicurazione economica di malattia

I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia dovranno compilare il nuovo elemento “TipoRetrMal” nella dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019.

Arrivano le istruzioni Inps per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi a lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia.

L'Istituto ricorda che è stato introdotto, nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.

Le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens sono indicate, ai datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista l’assicurazione in argomento, con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019.

La novità

Il Dl 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia (ex articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile” ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, tali datori di lavoro non sono esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, sono comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione.

Considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione previdenziale della malattia, ai lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia, la tutela viene riconosciuta, in caso di evento morboso, sempreché i medesimi non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento.

I valori per il nuovo elemento

Attraverso il messaggio si rendono noti i nuovi valori con cui compilare il nuovo elemento.

Il nuovo elemento <TipoRetrMal> definito “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”, inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens, dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei valori di seguito indicati.

“0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo).

“1” : qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’Inps.

L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’Inps non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore.

“2” : qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento <TipoRetrMal> sia valorizzato con il codice “2”, in quanto il datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’Inps, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore.

Controlli

L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal> e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito.

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