Vaccini antipolio: tutela indennitaria a tutti i danneggiati

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Vaccini antipolio: tutela indennitaria a tutti i danneggiati

La Legge n. 119/2017 ha riconosciuto la tutela indennitaria a tutti danneggiati da vaccinazione anti poliomielitica non obbligatoria.

Per questi soggetti, la proponibilità della domanda indennitaria deve ricondursi nell'alveo della norma generale di cui alla legge n. 210/1992 e del termine triennale di decadenza ivi previsto.

Decadenza, triennale, decorrente dalla consapevolezza del danno

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 27101 del 25 ottobre 2018, dove ha altresì spiegato che il termine triennale in oggetto, decorre, per i casi descritti, dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Si richiede, ossia, la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate.

E’ così che gli Ermellini hanno respinto il ricorso avanzato dal ministero della Salute, oppostosi alla decisione di merito con cui ad una donna, danneggiata irreversibilmente a seguito di vaccinazione antipoliomielitica, non obbligatoria, alla quale si era sottoposta nel 1961, era stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di quanto sancito dall'art. 1 della Legge n. 210 del 1992.

In particolare, la Corte territoriale, ritenendo accertata la consapevolezza, in capo alla donna, della riconducibilità della patologia alla vaccinazione solo nel 2009, aveva considerato tempestiva la domanda dalla stessa proposta nell'agosto 2009, e ciò alla stregua del termine decadenziale di quattro anni introdotto dal legislatore del 1999 per le vaccinazioni non obbligatorie.

Secondo la Suprema corte, la sentenza impugnata era da ritenere immune da censure, anche se la relativa motivazione era da correggere alla stregua dello jus superveniens, nel senso del riconoscimento del diritto all'indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 210/1992 che prevede un termine triennale di decadenza.

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