Valore in dogana delle merci Determinazione forfetaria

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Valore in dogana delle merci Determinazione forfetaria

L'agenzia delle Dogane, con la circolare 5/D del 21 aprile 2017, semplifica la determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Art.73 Reg. (UE) n. 952/2013), modificando la circolare n.16/D/2015.

Le nuove disposizioni unionali rendono necessario adeguare le istruzioni procedimentali della circolare 16/D/2015 con riferimento ai seguenti profili:

  • requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD);

  • requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD);

  • definizione del “prezzo pagato o da pagare”, oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD;

  • definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” (art. 128 RE);

  • portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’ art.140 RE;

  • procedimento autorizzativo.

In merito al processo di dichiarazione del valore in dogana, si spiega che per il regime dell’importazione è possibile operare una forfettizzazione dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, “a beneficio del venditore”. Dunque non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare.

Nel dettaglio: “In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, in analogia a quanto riportato nella circolare 16/D del 2015 con riferimento al previgente art.156 bis DAC, è utilizzabile in presenza delle ben precisate condizioni oggettive e soggettive stabilite dall’art. 71 RD, lo strumento di cui all’art. 73 CDU attraverso il quale, sul presupposto del riconoscimento dell’“arm’s length principle” e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa, è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare di cui agli artt. 71 e 72 del CDU, bensì anche dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, “a beneficio del venditore”, ex art. 70 del CDU”.

Ciò vuol dire che per riconoscere il prezzo dichiarato all’importazione, il valore in dogana è determinabile a forfait anche nei casi in cui intervengano elementi o variazioni di costi successivi alle operazioni di sdoganamento (è il caso di rettifiche di transfer pricing, oppure delle royalties o degli altri elementi intangibles).

Con la circolare si fornisce il modello per richiedere l’autorizzazione alla determinazione semplificata del valore in dogana delle merci.

Invece, per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond Iva (in questi casi sarebbe opportuno prevedere strumenti di rettifica cumulativi) resta la dichiarazione incompleta (che permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione).

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