Vizi processuali e giudicato: il chiarimento delle Sezioni Unite

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Se il giudice di primo grado omette di rilevare un vizio processuale, la parte interessata deve impugnarlo; altrimenti si forma giudicato.

Fanno eccezione i vizi rilevabili "in ogni stato e grado", quelli fondanti e i casi decisi per ragione più liquida.

Lo hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nel testo della sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025.

Vizi processuali non impugnati: il contrasto interpretativo

Con la decisione, gli Ermellini hanno risolto il contrasto interpretativo rilevato dalle sezioni semplici sul potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.

La soluzione delle Sezioni Unite

Di seguito la soluzione delle Sezioni Unite.

Il principio generale

Quando il giudice di primo grado che decide la causa sul merito non si pronuncia su un vizio processuale che avrebbe potuto rilevare d’ufficio (come la mancanza di un atto formale, la scadenza di un termine o l’omissione di un’attività obbligatoria), la parte interessata deve impugnarlo nel grado successivo.

Se non lo fa, si forma un giudicato interno su quella questione.

In questo caso, né il giudice d’appello né la Cassazione possono più sollevare quel vizio d’ufficio.

Il vizio si considera convertito in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c.

Le eccezioni alla regola

A questa regola fanno eccezione i vizi processuali rilevabili "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti.

In tali casi, il giudice di appello o la Cassazione possono rilevare d’ufficio il vizio processuale, anche se non è stato impugnato dalla parte interessata.

Ciò, in altri termini, è possibile quando:

  • la legge prevede espressamente che il vizio sia rilevabile "in ogni stato e grado del processo";
  • il vizio riguarda una questione fondamentale, la cui mancata rilevazione renderebbe inutile la sentenza;
  • il giudice ha deciso la causa applicando la ragione più liquida, cioè ha risolto la controversia su un profilo più chiaro e immediatamente risolutivo, senza affrontare la questione processuale.

In queste ipotesi, non si forma giudicato implicito sul vizio, e il giudice può ancora valutarlo.

Il principio di diritto enunciato dalle SU

"Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio".
"A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata".
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