Volontari sportivi: nuovo modulo RASD per comunicare i rimborsi forfettari
Pubblicato il 18 novembre 2024
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È attiva all’interno della piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RASD la funzionalità che consente di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che, nello svolgimento dell'attività sportiva, ricevono i rimborsi forfettari, nonché dell'importo corrisposto a ciascun volontario, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.
La comunicazione può essere effettuata all’interno della sezione Lavoro sportivo, accedendo al modulo Volontari e seguendo tutti gli step indicati nel Manuale Volontari Sportivi pubblicato dal Dipartimento per lo sport/sport e salute, sezione RASD.
Riassumiamo di seguito i passaggi essenziali per la gestione operativa dei volontari sportivi.
Ma prima occorre fare un passo indietro e tornare alle disposizioni di legge
Prestazioni sportive rese da volontari sportivi
Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come sostituito dal comma 3, lettera b) dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, modifica le regole per il riconoscimento dei rimborsi ai volontari sportivi, introducendo nuovi adempimenti.
Definizione di volontario sportivo
È volontario sportivo colui che mette a disposizione delle società, associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a., il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Regime delle prestazioni
Le prestazioni dei volontari:
- sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;
- sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti;
- non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Rimborsi forfettari
Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti solo rimborsi forfettari:
- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili;
- a condizione che gli enti prima indicati, alla stregua di quanto previsto per le mansioni necessarie del lavoratore sportivo (art. 25, comma 1, penultimo periodo), individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario.
Comunicazione al RASD
L’Organismo sportivo o l’ente sportivo dilettantistico che eroga il rimborso forfettario è tenuto a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che, nello svolgimento dell'attività sportiva, ricevono i rimborsi forfettari, e il relativo importo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso.
La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
La medesima comunicazione è messa a disposizione, tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività (SPC), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.
I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma devono essere presi in considerazione ai fini del superamento dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile delle imposte sui redditi stabiliti per i compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Più nel dettaglio, i rimborsi forfettari
- sotto il profilo previdenziale, concorrono al superamento del limite dei primi 5.000,00 euro annui (articolo 35, comma 8-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021), costituendo, per la parte eccedente, base imponibile contributiva,
- sotto il profilo fiscale, concorrono al superamento del limite dell’importo complessivo annuo di 15.000 euro (articolo 36, comma 6 del medesimo decreto legislativo), non costituendo però, anche per la parte eccedente, base imponibile fiscale.
Procedura operativa di gestione dei volontari sportivi
Veniamo ora alla procedura operativa da seguire per rendere la comunicazione dei nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno di essi mediate il RASD.
Secondo quanto illustrato dal Manuale dei Volontari Sportivi, viene creato il nuovo modulo “Volontari” all’interno della sezione Lavoro sportivo.
Accedendo al modulo e selezionando "Nuovo volontario" l’utente può inserire un nuovo volontario sportivo, indicando:
- il codice fiscale o il cognome del volontario nel campo “Persona” (se non registrato, va inserito premendo il tasto “+ Nuovo”). Nel caso si tratti di volontario con cittadinanza estera, senza codice fiscale italiano, sarà necessario inserire una serie di informazioni, quali: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità:
- l’Ente o l'Organismo sportivo che ha riconosciuto la manifestazione o l’evento;
- il codice dell’attività svolta dal volontario, attività in precedenza trasmessa al RASD dall’Organismo sportivo, oppure inserita dall’Ente sportivo dilettantistico e poi validata dall’O.S. di affiliazione. Il codice dell’attività può essere reperito, andando nella cartella “Attività” della ASD/SSD, oppure nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo;
- la data di inizio dell’attività/evento svolta dal volontario;
- l’importo del rimborso a forfait riconosciuto per l’attività indicata, non superiore a 400 euro mensili.
Inseriti tutti i dati, con il tasto “Verifica”, la piattaforma verifica la congruenza dei dati inseriti e con il tasto “Salva” è completato l’inserimento.
La procedura consente successivamente di modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento attraverso il tasto “Elimina” e il tasto Dettagli.
NOTA BENE: La procedura prima illustrata interessa solo i volontari a cui sono corrisposti rimborsi forfettari. Non si applica pertanto ai volontari che svolgono l'attività a titolo gratuito.
Da ultimo, va ricordato che tale comunicazione va resa entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
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