INAIL. Riduzione dei premi 2014 e modalità applicative

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La legge di Stabilità 2014 ha disposto, con effetto dall’1 gennaio 2014, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’INAIL, con circolare n. 25 del 7 maggio 2014, ha illustrato i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione.

La riduzione

In particolare, viene chiarito che per l’anno 2014, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi é pari al 14,17%.

La riduzione si cumula con le altre riduzioni e agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l’occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.

Sull’importo del premio o contributo, determinato a seguito della riduzione, si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

L'andamento infortunistico

La Legge di Stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.

L’andamento infortunistico per le attività iniziate da oltre un biennio é osservato con riferimento ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione stesso, fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000.

Tuttavia, per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio/contributo, la riduzione sarà riconosciuta solo a seguito di istanza presentata telematicamente.

La circolare continua riepilogando le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna tipologia di premio/gestione.

L'autoliquidazione 2013/2014

Per concludere, l’Istituto evidenzia che per l’autoliquidazione 2013/2014, in sostituzione di quelle già predisposte entro la fine del 2013, sono state elaborate nuove basi di calcolo nelle quali, in aggiunta ai dati già previsti finora, sono indicati ulteriori elementi funzionali all’applicazione della riduzione disposta dalla Legge n. 147/2013 e ricorda, altresì, che il versamento delle prime due rate (pari al 50% del premio annuale) deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Entro il 16 maggio l’autoliquidazione del premio INAIL 2013/2014”).

Le rate successive alla prima (ognuna pari al 25% del premio annuale) devono essere versate entro il 20 agosto 2014 ed entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08%.

APPROFONDIMENTO
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - Start up, sconto su istanza

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