Accertamento sintetico sulla base del preliminare? Da annullare senza la prova degli esborsi

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Accertamento sintetico sulla base del preliminare? Da annullare senza la prova degli esborsi

Ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico, la prova dell’eventuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali, che costituisce effettiva ed attuale espressione della capacità economica, può dirsi raggiunta solo a seguito della diretta dimostrazione della effettiva erogazione della spesa.

Laddove, infatti, il pagamento del prezzo non sia avvenuto, l’acquisto non denota una reale disponibilità economica.

In particolare, deve ritenersi che la mera conclusione di un contratto preliminare di vendita, con la previsione del pagamento del prezzo differita nel tempo, non comporti un effettivo esborso di spesa e non possa costituire, quindi, alcun esborso di spesa per incremento patrimoniale.

E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23348 depositata il 6 ottobre 2017, ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento con il quale era stato determinato un maggiore reddito, in capo al contribuente interessato, sulla base di un presunto incremento patrimoniale connesso all’acquisto di un immobile.

Senza il pagamento, niente incremento patrimoniale

Secondo la Suprema corte, la decisione di merito impugnata era da ritenere adeguatamente motivata sotto tutti i profili, dal momento che il presunto incremento patrimoniale derivante dall’acquisto del bene immobile, posto a base dell’accertamento, non si era verificato, in quanto non era stata ancora sostenuta la spesa per l’acquisto.

L’acquisto medesimo, ossia, non si era perfezionato perché non era stata ancora sostenuta la relativa spesa, in mancanza del pagamento del prezzo per l’anno di imposta di riferimento.

Per contro, il piano di disinvestimenti immobiliari che aveva documentato il contribuente, e che consentiva a quest’ultimo l’integrale pagamento del prezzo dopo la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile, aveva provato, inconfutabilmente, la correttezza del relativo operato.

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