Accise sui carburanti, chiarimenti per i motori fissi
Pubblicato il 26 gennaio 2026
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta per chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione in materia di accise sui prodotti energetici prevista dal punto 9 della tabella A allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise – TUA).
I chiarimenti – resi con l’informativa del 22 gennaio 2026, prot. n. 43715 - si rendono necessari a seguito della riformulazione della disposizione operata dal D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, che ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per la fruizione del beneficio, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’intervento normativo ha inciso in particolare sulla nozione di “motori fissi” e sull’individuazione dei mezzi e degli impieghi ammessi all’aliquota agevolata, rendendo opportuno un coordinamento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina.
Ambito oggettivo dell’agevolazione
Il punto 9 della tabella A del TUA, come riformulato dall’articolo 1, lettera v), del D.lgs. n. 43/2025, prevede l’agevolazione per l’impiego di prodotti energetici diversi dal gas naturale utilizzati per la produzione di forza motrice mediante motori fissi.
In particolare, rientrano nell’agevolazione i motori fissi:
- permanentemente installati su strutture ancorate al suolo, oppure
- installati su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico,
purché utilizzati all’interno di:
- stabilimenti industriali;
- stabilimenti agricolo-industriali;
- laboratori;
- cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene;
- cantieri di costruzione;
- ambiti portuali, per l’azionamento di macchine non ammesse alla circolazione stradale, destinate alla movimentazione delle merci nelle operazioni di trasbordo.
Requisiti dei motori fissi e mezzi esclusi dal beneficio
L’Agenzia delle dogane con l’informativa del 22 gennaio 2026, prot. n. 43715 ribadisce che la sussistenza del requisito di “motore fisso” costituisce l’elemento essenziale per l’accesso all’agevolazione.
Alla luce delle modifiche normative e della relativa relazione illustrativa, viene confermato che:
- sono ammissibili all’agevolazione anche i motori fissi installati su macchine operatrici semoventi (ad esempio escavatori e ruspe), purché non abilitate alla circolazione su strada ad uso pubblico;
- restano invece esclusi dal beneficio i mezzi d’opera gommati:
- abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica;
- immatricolati e muniti di targa.
Tale destinazione d’uso colloca questi mezzi al di fuori dell’ambito applicativo del punto 9 della tabella A del TUA, indipendentemente dal contesto operativo in cui vengono impiegati.
L’informativa 43715/2026 chiarisce inoltre che la circolare n. 25/D del 2011 deve essere attualizzata e letta in coordinamento con la circolare n. 13/2025, emanata successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 43/2025.
Questo aggiornamento interpretativo è finalizzato a:
- garantire maggiore certezza giuridica agli operatori economici;
- preservare l’azione di controllo degli uffici dell’Agenzia delle Dogane, delimitando con precisione l’ambito dell’agevolazione.
Aliquota agevolata e modalità di calcolo del rimborso
Con riferimento alle modalità di determinazione del rimborso dell’accisa, l’Agenzia delle Dogane richiama l’articolo 3 del D.lgs. n. 43/2025, che stabilisce la non applicazione degli aumenti di aliquota sul gasolio usato come carburante per gli impieghi di cui ai punti 5 e 9 della tabella A del TUA.
Di conseguenza:
- per il gasolio utilizzato negli impieghi agevolati di cui al punto 9 continua ad applicarsi un’aliquota di accisa pari al 30% di euro 617,40 per mille litri;
- i soggetti aventi diritto possono richiedere il rimborso dell’accisa calcolato come differenza tra l’aliquota vigente al momento dell’acquisto e l’aliquota agevolata sopra indicata.
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