Accise sul gas naturale: nuova disciplina per gli operatori
Pubblicato il 31 dicembre 2025
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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e adottato in attuazione della delega fiscale in materia di accise, viene organicamente rivista la disciplina applicabile al gas naturale ai fini dell’imposta di consumo prevista dal Testo unico delle accise (TUA – d.lgs. n. 504/1995) .
Il provvedimento, in considerazione della revisione delle disposizioni in materia di accise di cui al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, interviene su autorizzazioni, obblighi dichiarativi, versamenti, comunicazioni telematiche, regimi agevolati e controlli, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei flussi, uniformare le procedure e incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).
Le nuove disposizioni assumono particolare rilievo operativo per i venditori di gas naturale, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e i consumatori finali in specifiche condizioni d’uso.
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
L’articolo 1 del decreto 29 dicembre 2025 individua puntualmente i soggetti rilevanti ai fini delle accise, tra cui:
- venditori di gas naturale, obbligati agli adempimenti di dichiarazione e versamento;
- consumatori finali e autoconsumatori, distinti in base alle modalità di utilizzo del gas;
- soggetti che effettuano cessioni di gas naturale compresso (GNC) o gas naturale liquefatto (GNL).
Vengono inoltre precisati i criteri per l’individuazione:
- del luogo di consumo del gas naturale;
- del momento della fornitura, rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta.
Denuncia preventiva e rilascio dell’autorizzazione
I soggetti che intendono operare come venditori di gas naturale sono tenuti a presentare denuncia preventiva all’Agenzia delle Dogane contenente:
- dati identificativi e fiscali;
- volumi stimati di gas naturale venduto;
- ambiti territoriali di operatività;
- indicazione dei consumatori finali e delle tipologie di impiego.
L’Ufficio delle Dogane competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa verifica della completezza della documentazione e dell’idoneità del soggetto richiedente.
Cauzione a garanzia dell’accisa
Il decreto 29 dicembre 2025 rafforza il sistema delle garanzie prevedendo:
- la prestazione di una cauzione commisurata all’accisa dovuta;
- procedure di adeguamento della cauzione in caso di incremento dei volumi o delle imposte dovute;
- la possibilità di escussione in caso di inadempimenti.
Revoca dell’autorizzazione
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) dispone la revoca dell’autorizzazione, con provvedimento motivato e previo contraddittorio, nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti soggettivi;
- inadempimento degli obblighi fiscali (mancato o insufficiente versamento dell’accisa, omesso pagamento di sanzioni o interessi definitivi e non più contestabili);
- irregolarità gravi nella gestione dell’attività;
- condanne penali rilevanti ai fini fiscali.
Avvio del procedimento
La revoca non è automatica. L’ADM:
- avvia il procedimento, contestando le irregolarità riscontrate;
- garantisce al soggetto interessato un contraddittorio preventivo, consentendo la presentazione di memorie e documenti difensivi;
- valuta le controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento finale.
Il provvedimento di revoca deve essere espressamente motivato.
Effetti della revoca
La revoca dell’autorizzazione comporta:
- l’immediata cessazione dell’attività di vendita o fornitura di gas naturale soggetto ad accisa;
- l’eventuale escussione della cauzione prestata a garanzia dell’imposta;
- l’obbligo di regolarizzare tutte le posizioni fiscali pendenti.
ATTENZIONE: Il soggetto revocato non può proseguire l’attività neppure in via temporanea, salvo specifiche disposizioni dell’ADM volte a tutelare la continuità della fornitura ai consumatori finali.
Versamento dell’accisa e dichiarazione semestrale
Il versamento dell’accisa avviene, di regola, mediante:
- acconti mensili, calcolati sui quantitativi di gas naturale fatturati o autoconsumati nel mese precedente;
- termini di pagamento fissati entro la fine di ciascun mese del semestre di riferimento.
Entro il mese successivo alla chiusura di ciascun semestre, i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione semestrale di consumo, contenente:
- quantitativi complessivi di gas naturale;
- ripartizione per ambito territoriale;
- aliquote applicate, esenzioni o riduzioni;
- accisa complessivamente dovuta.
Sulla base di tale dichiarazione, viene determinato il conguaglio tra acconti versati e imposta effettivamente dovuta, con eventuale rimborso o richiesta di integrazione da parte dell’ADM.
Comunicazioni mensili
Il decreto Mef 29 dicembre 2025 introduce uno specifico obbligo di comunicazione mensile telematica all’ADM dei quantitativi di gas naturale fatturati, distinti per:
- ambito territoriale;
- tipologia di consumo;
- aliquota applicata.
Tale obbligo decorre, in via generale, dal 1° aprile 2026.
Le bollette di fatturazione devono riportare in modo chiaro:
- l’aliquota di accisa applicata;
- l’eventuale regime di esenzione o riduzione;
- il riferimento normativo giustificativo.
Regimi particolari: GNL, autotrazione e usi promiscui
Il decreto del 29 dicembre 2025 dedica specifiche disposizioni a fattispecie operative complesse, tra cui:
- cessione di gas naturale in forma di GNL, con criteri di misurazione e imputazione del consumo;
- impiego del gas naturale come carburante per autotrazione, inclusi gli obblighi dichiarativi degli esercenti;
- usi promiscui del gas naturale, per i quali sono previste percentuali di ripartizione dei consumi e apposite dichiarazioni tecniche.
In tali casi, l’accesso a aliquote ridotte o esenzioni è subordinato alla presentazione di dichiarazioni specifiche e alla conservazione della documentazione tecnica.
Disposizioni transitorie
L’articolo 21 del decreto del 29 dicembre 2025 disciplina il regime transitorio volto a consentire ai soggetti già operanti nel settore del gas naturale di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni introdotte dal decreto, evitando soluzioni di continuità nell’attività e assicurando il corretto passaggio al nuovo sistema autorizzatorio e dichiarativo previsto dal Testo unico delle accise (TUA) come modificato.
Adeguamento delle autorizzazioni e delle cauzioni
Il comma 1 del decreto Mef 29 dicembre 2025 stabilisce che i soggetti obbligati che, alla data del 31 dicembre 2025, risultano già in possesso:
- dell’autorizzazione alla vendita o fornitura di gas naturale, oppure
- di un’autorizzazione in qualità di autoconsumatore,
devono adeguare autorizzazioni, documentazione e garanzie (cauzioni) alle nuove disposizioni entro il 1° aprile 2026.
L’adeguamento riguarda, in particolare:
- l’aggiornamento dei dati dichiarativi;
- l’allineamento della cauzione agli importi dell’accisa determinabili secondo i nuovi criteri;
- la conformità delle autorizzazioni alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto.
Continuità dei regimi agevolati
Il comma 2 del decreto Mef 29 dicembre 2025 tutela la continuità applicativa dei benefici fiscali già riconosciuti.
In particolare, per i consumatori finali che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già in possesso:
- di un provvedimento di riconoscimento di aliquote ridotte;
- oppure di una esenzione dall’accisa sul gas naturale,
tali regimi continuano ad applicarsi senza necessità di nuova istanza, purché sussistano i presupposti previsti dal TUA.
Forniture per usi industriali e dichiarazioni del consumatore finale
Per le forniture di gas naturale destinate a usi industriali, viene introdotto un obbligo specifico nel periodo transitorio.
Se, alla data del 31 dicembre 2025, il venditore applica un trattamento fiscale agevolato, il consumatore finale è tenuto a trasmettere al venditore una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante:
- la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’esenzione;
- la corretta destinazione del gas naturale agli usi dichiarati.
In mancanza di tale dichiarazione, il venditore non può applicare il regime agevolato.
Impianti di distribuzione stradale e gas per autotrazione
Il comma 4 del decreto Mef 29 dicembre 2025 riguarda gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Per tali soggetti:
- resta ferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’applicazione del regime fiscale;
- l’ADM può richiedere integrazioni documentali necessarie ad allineare le autorizzazioni alle nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la qualificazione degli impianti e le modalità di misura dei quantitativi erogati.
Usi promiscui del gas naturale
Il comma 5 del decreto Mef 29 dicembre 2025 disciplina il passaggio al nuovo regime per i casi di uso promiscuo del gas naturale (ad esempio usi industriali e civili congiunti).
Per tali fattispecie:
- le dichiarazioni già presentate continuano a produrre effetti;
- qualora mutino le condizioni di utilizzo o le percentuali di ripartizione dei consumi, devono essere presentate nuove dichiarazioni e relazioni tecniche, secondo le modalità previste dal decreto.
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