Agenzia delle Dogane. Accise, precisazioni sugli avvisi di pagamento

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Agenzia delle Dogane. Accise, precisazioni sugli avvisi di pagamento

L’Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni in merito alla sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di pagamento relativi alle accise, ai sensi del decreto Cura Italia.

L’articolo 67 del Dl n. 18/2020, al comma 1, primo periodo dispone che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Ne è conseguita la necessità da parte dell’Agenzia delle Dogane di puntualizzare come applicare tale norma agli obblighi di pagamento delle imposte di fabbricazione e di consumo.

Non sussistendo un differimento previsto dalla legge per i suddetti tributi e dovendosi, comunque, attuare la sospensione delle attività degli enti impositori anche con riguardo ai tributi disciplinati dal Testo unico sulle Accise (TUA), le Dogane hanno individuato una soluzione di compromesso, così da poter superare eventuali difficoltà finanziarie.

L'Agenzia, infatti, non potendo intervenire direttamente sui versamenti, per i quali la formulazione del citato articolo 67 non risulta chiara, ha agito sulle attività di controllo.

Nella determinazione n. 126776 del 26 aprile 2020, il Direttore generale delle Dogane ha, quindi, disposto che:

  • i versamenti delle accise scadute e scadenti dall’8 marzo al 31 maggio non sono sospesi, ma è rinviata al 1° giugno 2020 la notifica degli avvisi di pagamento relativi a tali scadenze.

Pertanto, il verbale di constatazione, l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni, sono notificati al soggetto obbligato a partire dal prossimo 1° giugno.

Inoltre, sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, è sospesa la misura accessoria che vieta l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta (art. 3, comma 4, sesto periodo, TUA).

L’Agenzia, dunque, ammette i soggetti obbligati ad operare anche in assenza di pagamento delle imposte, per i prossimi due mesi, così da evitare un blocco all’operatività dei depositi di alcoli o prodotti energetici.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 marzo 2020 - Dogane. Sospensione dei procedimenti per Coronavirus – Pichirallo

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