Agenzia Entrate. Deducibile la perdita su crediti esteri se c’è prescrizione

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Agenzia Entrate. Deducibile la perdita su crediti esteri se c’è prescrizione

Nella sua risposta ad interpello n. 197 del 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul tema della deducibilità delle perdite su crediti.

La società istante, nel corso del periodo di imposta 2017, ha conseguito perdite relative ad alcuni crediti di natura commerciale vantati nei confronti di soggetti esteri. La stessa ha poi richiesto alcuni pareri legali, allo scopo di conoscere la concreta possibilità di recuperare i crediti dei propri clienti inadempienti, che risultano fiscalmente residenti in un territorio interessato da una crisi economica. In base alle conclusioni degli avvocati interpellati, i crediti vantati dalla società istante nei riguardi di tre società debitrici risultano prescritti.

Considerata l’intervenuta prescrizione, la società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se, per il periodo di imposta 2017, possano essere dedotte fiscalmente, ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, le perdite subite in relazione alle suddette posizioni creditorie.

Deducibilità delle perdite sui crediti esteri, la prescrizione del credito la consente

L’Agenzia, nella sua risposta n. 197/2019, parte dal considerare che il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, in tema di perdite su crediti, stabilisce come regola generale che tali perdite sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”.

La stessa ricorda, poi, come già in passato (circolare n. 39/E/2002), con riferimento ai crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, era stato specificato che è necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d’impresa.

Con riguardo alla deducibilità delle perdite su crediti prescritti, invece, la circolare 1° agosto 2013, n. 26 ha chiarito che: “La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (…) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”.

Lo stesso documento di prassi specifica, inoltre, che: “(…) resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”.

Alla luce di quanto esposto – secondo l’Agenzia – ne consegue che: “in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie”.

Pertanto, la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva; mentre solo l’inerzia della società può rendere problematica la deduzione della perdita sofferta verso clienti stranieri.

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