Agenzie viaggio e tour operator, nuova data per autocertificazione

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Agenzie viaggio e tour operator, nuova data per autocertificazione

Il Ministero del Turismo comunica di aver disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione delle autocertificazioni attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator.

La precedente data, fissata all'8 marzo 2024, viene differita al 20 marzo, ore 12.00.

Agenzie viaggio e tour operator, regime di aiuti

Il Ministero del Turismo ha assegnato 39 milioni di euro a sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.

I suddetti fondi sono destinati alla concessione di un contributo a fondo perduto variabile, che è calcolato in base alla diminuzione di fatturato, dei corrispettivi e delle operazioni (provvigioni e intermediazioni).

Con decreto ministeriale n. 12331 del 28 giugno 2023 sono state dettate le disposizioni applicative per la ripartizione e assegnazione dei suddetti fondi destinati al sostegno delle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per un approfondimento si rinvia al post: “Agenzie di viaggio e tour operator, 39 milioni dal Fondo unico nazionale”.

In breve i destinatari degli aiuti sono le agenzie di viaggio e i tour operator che esercitano attività primaria o prevalente con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, che rientrano nella definizione di PMI e che hanno subito nell'anno 2021 una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto all'anno 2019 (cosiddetti Aiuti Covid).

Le domande di contributo dovevano essere presentate entro le ore 12.00 del 22/9/2023 esclusivamente tramite la piattaforma informatica accessibile con SPID/CIE al link https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/.

Il Dicastero, in data 14 settembre 2023, ha comunicato la proroga del termine finale per la presentazione delle istanze (in origine fissato al 22 settembre) e di aver pubblicato apposite FAQ.

Dunque, i soggetti interessati hanno potuto presentare le domande di ammissione al contributo a partire dalle ore 12:00 dell’8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023 (si legga anche il post: “Agenzie di viaggio, proroga domande di contributo e Faq”).

Al riguardo è bene, poi, ricordare che in data 24 novembre 2023, la Commissione Europea ha adottato la Decisione C82023) 7990 Final, con cui ha comunicato di ritenere la misura di sostegno in favore delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 27 gennaio 2022, n.4, compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Agenzie di viaggio e tour operator, presentazione delle autocertificazioni

Il Ministero del turismo ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso con data 6 febbraio 2024 che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi nell’ambito dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi della decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023, unitamente ai relativi Allegati.

La presentazione delle autocertificazioni è necessaria ai fini della concessione dei contributi

ATTENZIONE: Le autocertificazioni possono essere trasmesse utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/ fino alle ore 12:00 del giorno 20 marzo 2024.

Infatti il Ministero del Turismo, in data 6 marzo 2023, ha reso noto di aver integrato l’Avviso pubblico del 6 febbraio 2024 per prorogare il termine ultimo per la presentazione delle autocertificazioni alle ore 12:00 del 20 marzo 2024, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla misura.

La piattaforma suddetta consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:

  • accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
  • rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7
  • agosto 1990, n. 241;
  • inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma: allo scadere del termine indicato, la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.

Autocertificazioni agenzie viaggio e tour operator, nuove FAQ

Nelle FAQ del 12 febbraio 2024, rispetto a quanto sopra detto, si specifica anche che:

  • per recuperare la propria autocertificazione in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate;
  • non è obbligatorio avere un intermediario: l’autocertificazione può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;
  • la piattaforma consente la compilazione dell’autocertificazione da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l’apposito modulo di delega;
  • gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo non sono obbligati a presentare l’autocertificazione. Tuttavia, se gli operatori non presentano l’autocertificazione nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 3 dell’Avviso prot. n. 3421/24 del 6 febbraio 2024, non saranno ammessi a beneficiare dei contributi nell’ambito del regime di aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.
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