Agevolazione gasolio per autotrasporto. Dichiarazione al 31 luglio

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Agevolazione gasolio per autotrasporto. Dichiarazione al 31 luglio

Con riferimento ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l'agenzia delle Dogane fa presente che, in merito ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015, la dichiarazione utile per la fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata entro il 31 luglio 2015.

Con nota n. 71811/RU del 23 giugno 2015, si comunica che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015 (agenziadogane.gov.it - Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015).

Per coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale - E.D.I., la dichiarazione presentata in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare insieme alla medesima dichiarazione.

Il credito riconoscibile gli esercenti attività di autotrasporto merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015.

Gli autotrasportatori agevolati possono comprovare i consumi effettuati solamente mediante le fatture di acquisto.

La nota rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.  

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