Agevolazione prima casa ripetibile se l’immobile è inagibile

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Agevolazione prima casa ripetibile se l’immobile è inagibile

L’oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", si potrà beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Ciò è quanto si legge nel principio di diritto n. 1, emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 17 marzo 2022.

L’Amministrazione finanziaria parte dall’esaminare alcune delle condizioni richieste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, che regola appunto l’agevolazione fiscale, ai fini della sua fruizione.

La norma prevede che siano condizioni ostative alla fruizione dei benefici "prima casa", tra l'altro:

  • la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto;

  • ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 38/2005, l'intento del legislatore è evitare il duplice godimento dell'agevolazione "prima casa" che si realizzerebbe - all'atto del secondo acquisto - laddove l'agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.

Tuttavia, come specificato in seguito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 107/E/17, il contribuente può avvalersi nuovamente dell’agevolazione, se acquista un’ulteriore abitazione in caso di inidoneità “oggettiva” dell’abitazione pre posseduta, come accaduto a seguito di un evento sismico.

Il verificarsi della causa oggettiva di inidoneità è, quindi, condizione per poter beneficiare nuovamente dell’agevolazione.

Pertanto, in accordo con la suddetta prassi, il principio di diritto n. 1/2022 conclude asserendo che: se l’immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" è stato oggetto di un decreto di sequestro e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", è possibile beneficiare nuovamente dell'agevolazione per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", indisponibile per il proprietario.

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