Agevolazioni fiscali per l’assunzione di temporary manager nelle PMI
Pubblicato il 06 novembre 2025
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Promuovere la competitività e la continuità aziendale delle micro, piccole e medie imprese italiane, sostenendo l’ingresso di competenze manageriali qualificate nei momenti di trasformazione, innovazione o rilancio strategico: è questa la finalità della proposta di legge n. 2474, intitolata «Agevolazioni fiscali per l’assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese».
La proposta n. 2474 è stata avviata il 4 novembre 2025 in Commissione Finanze della Camera dei deputati, e introduce un credito d’imposta destinato a incentivare le imprese a ricorrere a figure di temporary manager. Questi professionisti, incaricati di guidare fasi di riorganizzazione o sviluppo, rappresentano uno strumento flessibile per migliorare la gestione e rafforzare la capacità competitiva delle PMI.
La proposta trae origine da un’elaborazione dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha individuato nella misura fiscale un mezzo concreto per facilitare l’accesso delle imprese a competenze direzionali avanzate, spesso precluse per ragioni economiche o organizzative.
Definizione di Dirigente temporaneo e a progetto
La proposta di legge 2474 definisce Dirigente temporaneo e a progetto:
- un professionista qualificato a cui i soci o i titolari dell’impresa affidano incarichi di amministrazione temporanea riguardanti l’intera azienda, un ramo, una funzione specifica o la realizzazione di un progetto delimitato nel tempo. Tale figura opera in autonomia professionale e con responsabilità gestionali dirette, finalizzate al miglioramento delle performance aziendali.
Inoltre, viene ricordato che l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) è un indice economico-finanziario che misura la redditività operativa dell’impresa, calcolato come utile prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti.
Requisiti del Dirigente temporaneo e a progetto
Il dirigente temporaneo e a progetto deve possedere requisiti professionali specifici e comprovata esperienza nella gestione e nell’organizzazione aziendale.
Nello specifico, deve essere:
- un dottore commercialista, iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con almeno tre anni di esperienza professionale, anche non continuativi, in funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso imprese, e che abbia ricoperto almeno due incarichi in organi amministrativi o di controllo negli ultimi tre anni;
oppure - un laureato magistrale in Scienze economico-aziendali (classe LM-77), di età non superiore ai 35 anni alla data di assunzione, che abbia maturato almeno tre anni complessivi di esperienza, anche non continuativi, in funzioni di amministrazione, direzione o controllo aziendale.
Incompatibilità e condizioni di accesso
- Il dirigente non deve aver intrattenuto rapporti di lavoro con la medesima impresa nei due anni precedenti l’incarico.
- È vietato il conferimento dell’incarico in presenza di rapporti di parentela entro il secondo grado con soci, amministratori o titolari dell’impresa.
- Non deve aver riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti in corso per reati che impediscano l’esercizio di attività di amministrazione o gestione d’impresa.
Sarà poi il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria rappresentative delle PMI, che dovrà adottare un decreto attuativo per definire modalità e criteri di applicazione delle disposizioni citate.
Condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, le piccole e medie imprese devono dimostrare il conseguimento di specifici risultati economici misurabili, derivanti dall’attività del dirigente temporaneo e a progetto.
In particolare, il miglioramento deve riflettersi in un incremento progressivo dell’EBITDA rispetto al valore registrato nell’esercizio precedente al conferimento dell’incarico:
- al termine del primo esercizio successivo al conferimento dell’incarico: incremento pari ad almeno il 5%;
- al termine del secondo esercizio: incremento pari ad almeno il 10%;
- al termine del terzo esercizio: incremento pari ad almeno il 15%.
Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali per l’esercizio di riferimento.
Per ciascun esercizio in cui si richiede il beneficio fiscale, l’impresa è tenuta a presentare, unitamente alla dichiarazione dei redditi, una relazione asseverata redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante il raggiungimento degli incrementi di cui al presente articolo.
Agevolazioni fiscali
Alle piccole e medie imprese che conferiscono l’incarico di Dirigente temporaneo e a progetto è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Il beneficio fiscale può essere fruito per un periodo massimo di tre esercizi consecutivi, entro i limiti e alle condizioni stabilite nei commi seguenti.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente misura:
- per le micro e piccole imprese, in misura pari al 30% della retribuzione totale annua corrisposta al dirigente temporaneo e a progetto per ciascun periodo d’imposta;
- per le medie imprese, in misura pari al 20% della retribuzione totale annua corrisposta al dirigente temporaneo e a progetto per ciascun periodo d’imposta.
Il diritto al credito d’imposta è subordinato al raggiungimento degli incrementi minimi dell’EBITDA, da verificarsi per ciascun esercizio successivo al conferimento dell’incarico.
Tuttavia:
- il credito d’imposta relativo al primo esercizio è riconosciuto in ogni caso, anche se nel secondo esercizio non viene raggiunto l’incremento previsto;
- qualora il risultato del secondo esercizio non soddisfi i requisiti, l’impresa decade dal beneficio per il secondo e terzo periodo d’imposta;
- il credito relativo ai primi due esercizi è comunque mantenuto anche nel caso in cui nel terzo esercizio non venga raggiunto l’incremento previsto, ma in tal caso non è riconosciuto il beneficio per il terzo esercizio.
Durata minima dell’incarico
Per accedere al credito d’imposta, l’incarico del Dirigente temporaneo e a progetto deve avere una durata non inferiore alla metà dell’esercizio sociale più un giorno. Il primo esercizio utile ai fini del riconoscimento del beneficio è quello in cui ricorre tale condizione temporale.
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