Agevolazioni prima casa: stop alla sospensione dei termini

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Agevolazioni prima casa: stop alla sospensione dei termini

Durante l’epidemia da Covid-19 varie norme hanno disposto la sospensione dei termini in materia di prima casa dal 23.02.2020 al 31.12.2020, poi spostato al 31.12.2021. Successivamente, visto il perdurare della pandemia, il DL n. 228/2022 e il DL n. 198/2022, modificato dalla L. n. 14/2023, hanno ulteriormente sospeso i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

Dunque, dal 31 ottobre 2023 riprendono o inizieranno a decorrere tutti i termini della normativa sull’agevolazione “prima casa” che erano stati sospesi causa Covid.

Ma quali sono i termini in questione?

Oggetto di sospensione sono stati i termini relativi:

  • alle agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi a case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • al riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Come si evince dalla circolare n. 9/E/2020, si tratta:

  • del termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
  • del termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • del termine di un anno fissato per vendere l’abitazione in suo possesso (a suo tempo acquistata fruendo dei benefici prima casa) quando il contribuente ha acquistato un nuovo immobile da adibire a prima casa;
  • del termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, del credito d'imposta ex art. 7 L. n. 448/1998.

In sostanza:

  • riprende a decorrere il 31 ottobre 2023 – effettuando la somma dei giorni trascorsi prima del 23 febbraio 2020 e quelli decorsi dopo il 30 ottobre 202 - il termine che stava trascorrendo al 23 febbraio 2020 è stato sospeso;
  • inizia a decorrere il 31 ottobre 2023 il termine che si sarebbe dovuto conteggiare dal 23 febbraio 2020 in avanti.

ATTENZIONE: Circa la sospensione la sospensione dei termini prima casa nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, si dispone che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, e del termine di cui all'art. 7 della L. 448/98 (riacquisto prima casa).

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