Airbnb non è agente immobiliare, non si può esigere una licenza professionale

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Airbnb non è agente immobiliare, non si può esigere una licenza professionale

La Corte di giustizia Ue si è pronunciata su due questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Parigi aventi ad oggetto i servizi forniti dalla Airbnb e la relativa qualificazione.

Prestazione dei servizi libera? Opponibili norme su agenti immobiliari?

In primo luogo, le era stato chiesto di chiarire se le prestazioni fornite in Francia dalla Airbnb Ireland, mediante piattaforma elettronica gestita dall’Irlanda, godessero o meno della libertà di prestazione di servizi prevista di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

A seguire, i giudici rimettenti avevano domandato se le norme restrittive relative all’esercizio della professione di agente immobiliare in Francia fossero opponibili alla predetta società.

Le questioni erano state sollevate nell’ambito di un procedimento penale instaurato per condotte consistenti, segnatamente, nella gestione di fondi per attività di mediazione e gestione di immobili ed esercizi commerciali da parte di un soggetto sprovvisto di licenza per l’esercizio della professione.

Il giudizio era stato avviato a seguito di denuncia, con costituzione di parte civile, depositata contro Airbnb Ireland dall’associazione francese per l’alloggio e il turismo professionali, AHTOP.

Secondo quest’ultima, Airbnb non si limitava a mettere in contatto due parti per tramite della omonima piattaforma, ma svolgeva anche l’attività di agente immobiliare senza essere titolare della licenza per l’esercizio di questa professione, violando in tal modo la legge applicabile in Francia alle attività dei professionisti del settore immobiliare.

Airbnb Ireland, dal suo canto, sosteneva che la direttiva 2000/31 ostasse comunque a detta ultima normativa.

Mediazione di Airbnb: servizio della società dell’informazione

Sulla corretta interpretazione della direttiva 2000/31, così, si è pronunciata la Grande sezione della Corte di giustizia, la quale, con sentenza depositata il 19 dicembre 2019 relativamente alla causa C-390/18, ha dichiarato:

  • da un lato, che un servizio di mediazione come quello di Airbnb, che ha lo scopo, tramite piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, deve essere qualificato come “servizio della società dell’informazione, disciplinato dalla menzionata direttiva;
  • dall’altro, che un privato può opporsi al fatto che siano applicate, nei suoi confronti, nell’ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non siano state notificate conformemente alla direttiva 2000/31.

Corte di giustizia: Francia obbligata alla notifica

Secondo i giudici europei, il fatto che la normativa francese sulle attività dei professionisti del settore immobiliare fosse anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2000/31 non poteva avere come conseguenza quella di esonerare la Francia dall’obbligo di notifica ad essa incombente, disposto dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 medesima.

Detto obbligo di notifica, che costituisce una prescrizione procedurale di natura sostanziale, dev’essere riconosciuto direttamente produttivo di effetti, con conseguente possibilità, per il privato, di invocarne l’eventuale inosservanza da parte di uno Stato membro, nell’ambito non solo di procedimenti penali promossi a suo carico, ma anche di una domanda di risarcimento formulata da un altro privato che si sia costituito parte civile.

In definitiva, lo Stato francese non può esigere che Airbnb disponga di una licenza professionale di agente immobiliare dopo aver omesso di notificare detta esigenza, conformemente a quanto prescritto nella direttiva sul commercio elettronico.

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