Versamento acconto Iva. Scadenza

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Versamento acconto Iva. Scadenza

C’è tempo fino al 27 dicembre 2023 per il versamento dell’acconto Iva 2023. I soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, autonomi, ecc.) tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza mensile, infatti, hanno l’obbligo di versare a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, co.2 della L.405/1990). Stesso obbligo è previsto per i contribuenti cd. trimestrali; in tal caso, però, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (trimestrali “per natura”) ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (trimestrali “per opzione”). 

Restano, in ogni caso esonerati dal versamento, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del 2023 nonché i contribuenti che hanno cessato (o cessano) l'attività nel corso del 2023 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) in quanto in tale periodo non hanno effettuato alcuna operazione.

Analogamente allo scorso anno, il soggetto passivo tenuto al versamento dell’acconto Iva può scegliere tra tre diversi metodologie di calcolo: storico, previsionale e analitico. In base al metodo “storico” l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: a) per il mese di dicembre 2022 maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale Iva, da parte dei contribuenti mensili; b) per il quarto trimestre 2022, da parte dei contribuenti trimestrali “per natura”; c) con la dichiarazione annuale Iva dell'anno 2022, da parte dei contribuenti trimestrali “per opzione”.  Ulteriore alternativa ai metodi storico e previsionale, è il metodo “analitico” che trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre.  Secondo l’articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990, infatti, l’obbligo relativo all’acconto Iva “può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri”  delle fatture emesse o dei corrispettivi, “per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”. In ogni caso, l'acconto Iva non è dovuto se l'importo determinato è inferiore a 103,29 euro.

Da ultimo, sul piano sanzionatorio, si osserva che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13 DLgs.n.471/97). La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Tuttavia, il contribuente che non effettua il versamento del dovuto entro il 27.12.2023 può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione. Ai fini del ravvedimento, si rammenta che: 

  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, ossia passa dal 30% alla misura del 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Ciò premesso, una eventuale violazione del versamento dell’acconto Iva può essere regolarizzata mediante il versamento - oltre all’importo effettivamente dovuto - della sanzione “ridotta” (codice tributo “8904”) e degli interessi legali (codice tributo “1991”) decorrenti dal 28.12.2023 e fino all'effettivo versamento.

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