Al via la sospensione feriale dei termini processuali 2018
Pubblicato il 31 luglio 2018
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Si ricorda che dal 1º al 31 agosto è sospeso di diritto il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, decorso che riprenderà dalla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, nel calcolo dei termini processuali, non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale.
Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Cause e procedimenti esclusi dalla sospensione
Civile
Per quanto riguarda le cause che, in abito civile, non sono soggette alla suddetta sospensione feriale dei termini, il legislatore fa riferimento a procedimenti relativi a:
- alimenti;
- cautelari;
- per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- sfratto;
- opposizione all'esecuzione;
- dichiarazione e revoca dei fallimenti;
- in generale, le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
- controversie individuali di lavoro.
Penale
In ambito penale, si rammenta che la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei processi concernenti:
- imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini;
- indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- imputati detenuti o reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- l'applicazione di una misura di prevenzione quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice dichiari l'urgenza del procedimento;
- in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove che non possono essere rinviate.
Amministrativo
In materia amministrativa, niente sospensione dei termini procedurali per i procedimenti volti alla sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
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