Amministrazione di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di donare
Pubblicato il 14 maggio 2019
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Deve essere escluso che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.
Questioni sottoposte alla Consulta
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli rispetto all’articolo 774, primo comma e primo periodo, del Codice civile (capacità di donare), nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
I rilievi di illegittimità riguardavano una presunta violazione degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
Presupposto interpretativo errato
Con sentenza n. 114 del 10 maggio 2019, la Consulta ha affermato l’infondatezza degli assunti del rimettente, rilevando, in primo luogo, come questi avesse preso le mosse dal presupposto interpretativo, errato, che il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Si tratta di un presupposto non condiviso dai giudici costituzionali, secondo cui, per contro, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla, “tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.”.
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