Ampliamento edifici con reverse charge
Pubblicato il 11 marzo 2016
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Il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, intervenuto a un question time in commissione Finanze alla Camera, fornisce diversi chiarimenti:
- l’ampliamento di edifici rientra nella nozione di completamento degli edifici che rappresenta una nuova ipotesi di applicazione della inversione contabile con effetto dal 1° gennaio 2015 in tutti i casi in cui il committente sia un soggetto passivo dell’Iva;
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il limite di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti di imposta deve considerarsi complessivo per ciascun anno solare;
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il contribuente che ha applicato nella propria parcella la ritenuta d’acconto ma non riceve la certificazione dal sostituto d’imposta può: “comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata”;
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alle imprese che trasferiscono in Italia la residenza fiscale è consentita (attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi) la deduzione extracontabile delle quote di ammortamento dei beni al valore normale.
Su quest'ultimo punto la precisazione delle entrate che spiega che, se i valori di bilancio sono più alti del valore normale, ai fini fiscali rileva, comunque, quest'ultimo valore: in sede di Unico, dovranno essere operate le variazioni in aumento al fine di sterilizzare i maggiori ammortamenti stanziati in bilancio rispetto a quelli fiscalmente deducibili.
- eDotto.com - Edicola del 23 dicembre 2015 - Reverse charge settore edile, istallazione e manutenzione impianti - Moscioni
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