Assegno di maternità dello Stato: più beneficiari

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Assegno di maternità dello Stato: più beneficiari

Con il messaggio 5 ottobre 2022, n. 3656, l’Istituto Previdenziale rende noto che sono stati ampliati i criteri di riconoscimento dell’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

NOVITA’: La legge 23 dicembre 2021, n. 238, all’articolo 3, comma 3, lett. b) ha modificato i titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità dello Stato, in favore dei cittadini di paesi terzi all’Unione Europea.

In particolare, i soggetti destinatari dell’assegno sono i seguenti:

  • familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;
  • familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, rubricato “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si rammenta che gli ulteriori requisiti per l’accesso alla prestazione sono indicati nella circolare Inps del 16 luglio 2001, n. 143.

L’importo spettante viene rivalutato annualmente: per l’anno 2022 l’assegno è pari a 2.183,77 euro.

L’assegno spetta:

  • in misura intera ove non sia stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità;
  • in misura ridotta (quota differenziale) laddove l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
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