Anticorruzione: rilievi del CSM su prescrizione e reati contro la Pa

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Anticorruzione: rilievi del CSM su prescrizione e reati contro la Pa

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato ieri, 19 dicembre, un parere sul disegno di legge “anticorruzione, divenuto ormai legge a seguito del suo varo definitivo in Parlamento.

Dopo aver delineato le linee generali dell’intervento, il CSM ha proceduto con alcune valutazioni relative alle parti del Ddl incidenti sugli istituti sostanziali e processuali nel settore della prescrizione e dei reati contro la Pa, con riferimento ai quali sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità.

Intervento su prescrizione

In primo luogo, l’attenzione è rivolta alle modifiche riguardanti la prescrizione.

La novella, in particolare, prevede che il corso della prescrizione venga sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna

Relativamente alle nuove misure, il CSM ha evidenziato che la causa di sospensionedefinitivadopo il primo grado non operi differenze rispetto alla tipologia di sentenza emessa e non presupponga la ripresa del corso della prescrizione stessa.

Inoltre, le modifiche introdotte non apparirebbero risolutive rispetto al problema legato al fatto che la maggiore incidenza del decorso dei termini di prescrizione si registra nella fase delle indagini preliminari.

Le stesse non sarebbero idonee a incidere sul funzionamento del processo penale accelerandone la conclusione, non contenendo alcuna previsione in tal senso.

Anzi, rimanendo invariato l’attuale sistema giudiziario, non potrebbe escludersi che i gradi di giudizio successivi al primo si svolgano più lentamente rispetto al passato, venendo meno uno dei principali fattori che determinano, di norma, un’accelerazione dei tempi di definizione dei processi, legato al pericolo di prescrizione del reato sub iudice.

Il rischio sarebbe così di un effettivo allungamento dei processi, con importanti ricadute anche sulla posizione delle vittime di reato e degli imputati nonché sul sovraccarico delle Corti di Appello per l’incremento dei processi ivi pendenti.

Nel parere, vengono, quindi, indicate le possibili aree di intervento, ovvero soluzioni idonee a ridurre l’eccessiva durata dei procedimenti e ad incrementare le risorse a disposizione.

Queste dovrebbero, però, accompagnare le disposizioni contenute nel Ddl ed interessare la fase delle indagini preliminari (sulla quale maggiormente incide la prescrizione) e la fase del dibattimento di primo grado.

In definitiva, secondo il CSM, l’introduzione della sospensione della prescrizione dopo il primo grado, in assenza di altre misure, se elimina il rischio del maturare della prescrizione nelle fasi successive, non risolverebbe, tuttavia, la criticità dell’eccessiva durata dei processi, ed anzi, potrebbe contribuire con l’accentuarla per il prevedibile aggravio dei ruoli.

La riforma della prescrizione dovrebbe, così, essere accompagnata da “un intervento normativo più ampio”, incidente sulle cause strutturali dell’eccessiva durata dei procedimenti sul piano del diritto sostanziale, sul piano del diritto processuale e attraverso la dotazione di adeguate risorse. Condizioni imprescindibili, queste, per un’effettiva attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Reati contro la Pa

Per quanto riguarda gli interventi relativi al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, i rilievi del CSM si soffermano, in primo luogo, sulle pene accessorie, rispetto alle quali viene precisato come sarebbe opportuno uniformare il catalogo dei reati cui si applica la nuova disciplina, includendovi altre previsioni, "per garantire un identico trattamento per fatti di analoga gravità e incentivare la collaborazione".

Con riferimento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al divieto di contrarre in perpetuo con la PA, viene rilevata l’opportunità di armonizzare i limiti di pena previsti con il principio costituzionale di proporzionalità della pena.

Rispetto, poi, agli effetti della riabilitazione, per il CSM sarebbe opportuno rimodulare le disposizioni al fine di renderle maggiormente compatibili con la funzione rieducativa della pena e l’individualizzazione della sanzione.

Rilevata, a seguire, per quel che concerne la sospensione condizionale della pena, la mancanza di criteri a cui ancorare la discrezionalità del giudice mentre, riguardo alle modifiche incidenti sul patteggiamento, viene evidenziato come il regime per le pene accessorie possa trasformarsi in un disincentivo in caso di applicazione di pena inferiore a due anni e, per contro, un vantaggio in condanne a pena più elevata.

Sulle operazioni sotto copertura, viene sottolineata, per finire, la necessità di tenere ferma la distinzione con la non ammissibile figura dell’agente provocatore.

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  • eDotto.com – Punto & Lex 19 dicembre 2018 - Anticorruzione è legge: testo definitivamente approvato - Pergolari

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