Antiriciclaggio. Nomina dei punti di contatto centrale

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Antiriciclaggio. Nomina dei punti di contatto centrale

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato Ue 2018/1108, recante norme tecniche di regolamentazione sui criteri di nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio).

L’ articolo 45, paragrafo 9, della citata direttiva Antiriciclaggio prevede proprio che la Commissione Ue possa indicare i criteri per la determinazione dei casi in cui gli Stati membri potranno imporre ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica la nomina di un punto di contatto centrale, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ruolo del punto di contatto centrale

Spetta al punto di contatto centrale assicurare per conto dell’emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il rispetto delle norme AML (Anti Money Laundering) / CFT (Counter Terrorist Financing) applicabili dalle sedi.

Inoltre, il punto di contatto deve assolvere anche ad una funzione di coordinamento tra l’emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento, le sue sedi e le autorità dello Stato in cui operano le sedi, per facilitarne la vigilanza.

Entrata in vigore del Regolamento delegato

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della UE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il Regolamento demanda a ciascun Paese il compito di stabilire se i punti di contatto debbano assumere una forma particolare. Inoltre, i singoli Stati dovrebbero anche assicurare che gli obblighi siano proporzionati al fine e non vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di prevenzione avuti di mira dalla norme AML/ CFT e agevolare la vigilanza.

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