APE sociale 2020, riaperti i termini d’invio delle domande di riconoscimento

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APE sociale 2020, riaperti i termini d’invio delle domande di riconoscimento

Prorogato, per l’anno 2020, l’Anticipo pensionistico sociale (cd. “APE sociale”). Infatti, la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2018) all’art. 1, co. 473 ha posticipato, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle previsioni normative appena citate, e in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020, l’INPS ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

APE sociale 2020, le novità della Legge di Bilancio 2020

L’Ape sociale, originariamente disciplinato dall’art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è rivolto ad alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e accompagna il pensionato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (per quest’anno pari a 67 anni).

Dopo la proroga ottenuta lo scorso anno per effetto del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, l’Ape sociale terminava la sua operatività il 31 dicembre 2019. Ora, grazie all’art. 1, co. 473 della Legge di Bilancio 2020, si ha a disposizione un altro anno ancora di vita, ossia fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, il governo ha incrementato la spesa di:

  • 108 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 218,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 184,6 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 124,4 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 57,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 2,2 milioni di euro per l’anno 2025.

APE sociale 2020, chi può presentare domanda?

A decorrere dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso di quest’anno, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, co. da 179 a 186 della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii., ossia:

  • età anagrafica pari almeno a 63 anni;
  • contributi previdenziali non inferiori a 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi).

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 12 ottobre 2019 - Manovra 2020, Ape sociale e opzione donna in prima linea – Bonaddio

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