APE volontario: ultime dall’INPS su recupero dell’anticipo finanziario e Fondo di Garanzia

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APE volontario: ultime dall’INPS su recupero dell’anticipo finanziario e Fondo di Garanzia

Con il messaggio del 12 aprile 2018, n. 1609, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito ai criteri ed alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché le prime istruzioni relative all’attivazione del Fondo di garanzia, la cui gestione è stata definita nel mese di marzo 2018 attraverso un'apposita convenzione tra il Presidente dell’INPS, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

APE volontario, tutte le caratteristiche

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca, in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.

Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro. 

L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

  • il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi;

  • l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;

  • l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi;

  • il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito.

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere una età minima di 63 anni;

  • aver maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;

  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.

Recupero dell’APE volontario

Come chiarito nel messaggio in esame, per la gestione del recupero dell’APE, al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore.

La restituzione dell’anticipo finanziario avviene con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.

Nell’applicazione della trattenuta si fa riferimento al soggetto finanziato, quindi all’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate dall’INPS, a prescindere dalla gestione di riferimento, escludendo le prestazioni di natura assistenziale.

 

NB! Nel caso di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento in modalità automatica, calcolando l’importo dell’APE da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, nei limiti del quinto degli arretrati complessivi. Di conseguenza, l’importo trattenuto dagli arretrati sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.

Variazione del piano di recupero

La circolare INPS precisa che il piano di ammortamento può subire variazioni nelle seguenti circostanze (seguirà relativa comunicazione dell’Istituto finanziatore all’INPS):

  • erogazione del finanziamento supplementare;

  • estinzione totale del finanziamento;

  • estinzione parziale del finanziamento.

 

NB! In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, la stessa si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Istituto finanziatore.

L'Istituto finanziatore provvede inoltre a rimborsare al richiedente le eventuali trattenute applicate sui ratei di pensione successivamente all’avvenuta estinzione anticipata ed indebitamente incassate.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, il pensionato ha diritto al corrispondente rimborso del premio della copertura assicurativa e della commissione di accesso al Fondo di garanzia.

A tal fine, i rimborsi della parte di premio non goduta e della quota parte della commissione per l'accesso sono effettuati a beneficio del richiedente, rispettivamente dall'impresa assicuratrice e dal Fondo di garanzia.

Ratei di pensione disposti/pagati post mortem

Il pagamento all’Istituto finanziatore di quanto trattenuto sulla pensione del soggetto finanziato è effettuato al momento della disposizione dei ratei di pensione.

Pertanto, in caso di rateo posto in pagamento dopo il decesso del pensionato, sarà attivato centralmente il meccanismo della compensazione tra gli importi dovuti all’Istituto finanziatore e gli importi da recuperare.

Mancato recupero INPS degli importi

Qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino incapienti, l’Istituto provvede a trattenere dai successivi ratei e dalla tredicesima mensilità l’importo dovuto, fino a concorrenza della rata inevasa, sempre nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, può procedere a recuperare eventuali importi residui anche sugli arretrati a credito, riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di natura assistenziale.

Analogamente, in presenza di importi a credito a titolo di trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto a favore del soggetto finanziato, l’INPS può procedere al recupero dell’importo residuo sul credito in argomento, rispettando i limiti del quinto, purché il diritto al pagamento dell’importo a credito sia perfezionato.

L’importo così recuperato sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.

Viceversa, gli importi non recuperati saranno registrati per verificare l’eventuale superamento del limite di 200 euro di somma complessiva non versata all’Istituto finanziatore e per monitorare che siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione che ha concorso al superamento del limite summenzionato.

Ad ogni modo, in presenza di ratei mensili di pensione incapienti e di importi non recuperati, il prelievo prosegue fino alla data dell’eventuale surroga del Fondo di garanzia, corrispondente alla data di accoglimento dell’istanza di attivazione del Fondo stesso.

Fondo di garanzia: prime indicazioni amministrative e organizzative

Con il messaggio, l’INPS ha fornito anche le prime indicazioni sulle circostanze in cui può essere richiesta l’attivazione del Fondo di garanzia da parte degli Istituti finanziatori, a seguito del Regolamento adottato con il D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150.

In particolare, il Fondo di garanzia garantisce l'80% del debito residuo.

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo nei seguenti casi:

  • ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

  • qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo;

  • ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

  • qualora il soggetto finanziatore, non tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.

In presenza di tali ipotesi, a seguito dell’attivazione del Fondo, l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei termini di presentazione della domanda.

Se la domanda é pervenuta oltre i termini previsti, la stessa deve essere respinta.

Laddove, invece, la richiesta sia pervenuta nei termini previsti, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.

A seguito della revoca della pensione, i ratei già pagati divengono indebiti. Di conseguenza, le trattenute eventualmente applicate a titolo di APE sui ratei indebitamente corrisposti - analogamente a tutte quelle a favore di soggetti terzi - devono essere oggetto di rimborso all’INPS.

Pertanto, l’INPS decurterà dall’ammontare a carico del Fondo quanto già versato all’Istituto finanziatore mediante trattenuta applicata sui ratei mensili in pagamento prima della revoca della prestazione pensionistica e autorizzerà l’escussione dell’importo residuo a credito.

 

NB! In caso di inadempimento parziale del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, ridotto dell’eventuale importo già posto in pagamento.

Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, l'Istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato all’INPS.

 

QUADRO NORMATIVO

D.P.C.M. - Regolamento n. 150 del 4 settembre 2017

INPS - Messaggio n. 1609 del 12 aprile 2018

 

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