Appalti e solidarietà, disciplina innovata dal decreto del Fare e da quello dell’Occupazione

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Recenti decreti, convertiti in leggi, sono intervenuti a modificare il regime della solidarietà negli appalti, tra committente, appaltatore e subappaltatore.

In particolare, la responsabilità sui trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori, ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 (legge Biagi), è stata oggetto di modifiche dal Dl 76/2013 (decreto occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 99/2013.

Il Dl 69/2013 (decreto del Fare), convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, invece, ha modificato la legge 248/2006, già toccata dalla legge 134/2012, che indica le responsabilitàsolidali sul fronte tributario nell’ambito degli appalti di opere o servizi.

La disciplina

articolo 29 comma 2 del Dlgs 276/2003:

“ salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dall’obbligazione invece le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Schematizzando si ha che:

- in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (non persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale) è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ognuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni (*) dalla fine dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili - ex riforma del Lavoro (l. 92/2012) - di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;

(*) il Ministero del Lavoro, con la circolare 5/2011, relativamente all’ambito contributivo precisa che il termine di due anni post appalto riguarda esclusivamente l’obbligato solidale e non quello principale (appaltatore o subappaltatore), per il quale i termini di decadenza sono quelli normalmente previsti e cioè di cinque anni.

- il coobbligato deve essere un imprenditore o un datore di lavoro ed è chiamato in causa (seguendo una specifica procedura) se il debitore principale (cioè il datore di lavoro dei soggetti impiegati nell’appalto o nel subappalto) è inadempiente;

- l’intervento del coobbligato riguarda anche i contributi e i premi assicurativi dovuti all’Inail;

- il committente convenuto in giudizio, insieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, per la regolarizzazione può, nella prima difesa, chiedere che, preventivamente, per pagare i debiti accumulati nei confronti dei lavoratori e degli enti previdenziali e assicurativi, venga utilizzato il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori (modifica dalla riforma del Lavoro Fornero).

Periodo coperto da responsabilità in solido: tutto il periodo in cui è stato eseguito l’appalto (o subappalto) e per i due anni che seguono  la fine dello stesso.

A quanto stabilito, l’articolo 9, comma 1, Dl 76/2013 (decreto occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, aggiunge che le disposizioni:

- trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori con contratto  di  lavoro  autonomo (*);

- non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165);

Inoltre, si stabilisce che le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del  citato:

- hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto;

- non hanno effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

(*) il Ministero del Lavoro, con la circolare 35/2013, spiega che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” deve intendersi limitato alle collaborazioni coordinante e continuative, a progetto e non (lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente). Dunque non opera per i lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Resta, questa, prassi con valenza interna e non norma con portata di interpretazione autentica.

comma 28, dell’articolo 35, del Dl 223/2006 (legge 248/2006), come modificato da successivi interventi normativi:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido».

Per i contratti di appalto stipulati (o rinnovati) a partire dal 12 agosto 2012, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto (con esclusione dell’Iva).

La norma si applica anche se l’appaltatore provvede direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Non si applica a tutte le tipologie di appalti. Restano fuori, ad esempio: gli appalti di fornitura dei beni; il contratto d’opera (ex articolo 2222 c.c.); il contratto di trasporto (ex articolo 1678 c.c.); il contratto di subfornitura (ex lege n. 192/1998); le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Il committente può tutelarsi

Il committente ha l’obbligo di verificare che entrambi i soggetti sottostanti (appaltatore e subappaltatore) abbiano versato le ritenute fiscali operate sui redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto/subappalto, per non incorrere nelle pesanti sanzioni (*) da responsabilità in solido, sospendendo - per il tempo della verifica - il pagamento del corrispettivo al soggetto sottostante.

(*) da 5.000 a 200.000 euro, nella sussistenza sia dell’omissione della verifica sia dell’ammanco dei versamenti a carico di appaltatore o subappaltatore.

Documentazione

Per il controllo della documentazione fiscale è l’appaltatore che reperisce e controlla quella del subappaltatore e il committente a reperire e controllare i documenti attestanti i versamenti di entrambi i soggetti.

La regolarità fiscale può essere asseverata da: consulenti del lavoro; commercialisti e ragionieri; periti/esperti Cciaa (laureati o ragionieri); associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; associazioni appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; Caf imprese/lavoratori dipendenti e pensionati; altri soggetti individuati con D.M. del Ministero dell’economia e finanze.

L’agenzia delle Entrate ammette le dichiarazioni sostitutive da parte l’appaltatore/subappaltatore, con determinate indicazioni (*). Se tra gli stessi soggetti intercorrono più contratti, la certificazione comprovante che i versamenti sono stati regolarmente eseguiti, può essere rilasciata in modo unitario. Può essere fornita anche con cadenza periodica, ma al momento del pagamento deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute scadute a tale data, che non siano state precedentemente attestate.

(*) la dichiarazione deve indicare: il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; i dati del modello F24 utilizzato; l’affermazione che le ritenute versate comprendono anche quelle riferite al contratto di appalto/subappalto per cui la dichiarazione viene rilasciata.

Ulteriori tutele per i lavoratori

L’articolo 1676 c.c. stabilisce che: «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».

In determinati casi è previsto l’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps che solleva il committente dalla responsabilità solidale - in caso di insolvenza degli altri soggetti coinvolti - garantendo al lavoratore il pagamento del Tfr e delle ultime tre retribuzioni non pagate (entro un tetto massimo).

Quadro delle norme

Dlgs 276/2003 (legge Biagi)

Dl 76/2013 (decreto occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 99/2013

Dl 69/2013 (decreto del Fare), convertito con modificazioni dalla legge 98/2013

legge 248/2006

articolo 1676 c.c.

legge 92/2012 (riforma del Lavoro)

Ministero del Lavoro, circolare 5/2011

Ministero del Lavoro, circolare 35/2013

Allegati

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