ASPI e mobilità in unica soluzione: possibile la sospensione

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Con messaggio n. 3348 del 14.3.2014, l’Inps affronta la questione della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e dell’indennità di disoccupazione in ambito ASPI a seguito di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.

In generale, infatti, l’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 prevede l’obbligo per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro - di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nonostante, però, tra le prestazioni escluse dalla suddetta verifica siano da annoverarsi i trattamenti temporanei di sostegno al reddito, nel caso di anticipazione di indennità di mobilità e liquidazione dell’anticipazione delle indennità di disoccupazione in ambito ASPI, per l’Istituto la verifica va fatta, così come la sospensione del pagamento, quando vi siano cartelle non saldate.

Infatti, per giurisprudenza (ex plurimis: Cass., sentenza n. 9007/2002) “l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale”.
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