Assegni nucleo familiare 2013/14: dal 1° luglio nuovi importi e livelli di reddito

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L'assegno al nucleo familiare, detto anche Anf, è una prestazione che l'INPS fornisce per dare un sostegno alle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati.

L'Ente previdenziale ha comunicato, attraverso la circolare n. 84 del 23 maggio 2013,  i nuovi livelli reddituali per avere accesso agli assegni familiari, rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti per poter ricevere tale contributo dovranno compilare e presentare l’apposita domanda entro il 19 luglio 2013.

Che cosa sono gli ANF

Gli assegni per il nucleo familiare, sono delle prestazioni a sostegno del reddito che l’Inps concede alle famiglie di alcune categorie di  lavoratori dipendenti e affini e ai pensionati, in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al loro reddito complessivo, che non deve superare i limiti stabiliti annualmente dalla legge in relazione alla composizione della famiglia stessa.

Sono, dunque, delle prestazioni di assicurazione sociale contro le situazioni di bisogno a carico delle famiglie in difficoltà.

Hanno natura previdenziale e non anche retributiva in quanto vengono erogati in anticipo dal datore di lavoro su delega dell’Inps e non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale e previdenziale.

N.B. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Chi può richiedere gli ANF

L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, appartenenti a nuclei familiari composti da più persone i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito minime previste dalla legge.

L’assegno nucleo familiare 2013 spetta:

  • ai lavoratori dipendenti
  • ai lavoratori para-subordinati iscritti alla gestione separata Inps
  • ai lavoratori assunti a tempo parziale
  • ai lavoratori in malattia o maternità
  • ai pensionati ex dipendenti
  • alle persone in mobilità o cassa integrazione o con indennità di disoccupazione
  • ai collaboratori domestici, come le colf e le badanti.

N.B. Non vanno considerati i redditi derivanti da pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi e ai sordi, le indennità di frequenza, i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati delle integrazioni salariali.

Si considerano facenti parte del nucleo familiare e, quindi, concorrono alla determinazione della composizione della famiglia, che appunto influenza l’entità dell’assegno erogato:


  • il lavoratore richiedente o il titolare di prestazioni previdenziali;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
  • i figli o gli equiparati, anche se non conviventi,  tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.

Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di reddito, è che almeno il 70% del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti.

Come si determina il reddito familiare per la richiesta degli ANF

Per reddito del nucleo familiare si intende il reddito complessivo dei membri della famiglia (reddito Isee,) nel quale rientrano: 

-  i redditi assoggettabili a Irpef compresi, se superano i 1.032,91 euro, anche quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, come ad esempio i redditi da capitale (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
- i redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi oltre che gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
- i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- i redditi corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.) da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Ne restano invece esclusi: il Tfr, i trattamenti di famiglia, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL.

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si deve prendere in considerazione il reddito dell’anno solare precedente al mese di luglio da cui iniziano le tabelle Inps. Perciò con riferimento alle nuove tabelle per il calcolo degli assegni familiari, valide dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, i redditi da calcolare per richiedere gli ANF relativi all’anno solare precedente (1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 ) sono quelli del 2011.  

La legge n. 153/88 (art. 2, comma 2) stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Ovviamente più basso è il reddito, maggiore sarà l’importo dell’assegno, mentre se il reddito supera una certa soglia, il diritto viene meno. Ogni anno, in luglio, l’Inps aggiorna le tabelle dei livelli di reddito.

Con la circolare n. 84/2013, l’Ente previdenziale rende noto che a decorrere dal 1° luglio 2013 sono rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, aggiornati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l'anno 2011 e l'anno 2012. La rivalutazione per il periodo considerato e risultata pari al 3,0%.

Con tale indice vengono rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013.

Inoltre, con lo stesso documento di prassi, si rendono disponibili le tabelle contenenti oltre che i nuovi livelli reddituali anche i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Dal momento che le nuove tabelle degli assegni familiari entreranno in vigore dal mese di luglio, chiunque già ora riceva l’assegno familiare dovrà rifare la domanda.

Non è stabilito un termine preciso per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge, oltre il quale non si ha più diritto alla prestazione. Dunque l’ANF può essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E’ quindi consigliabile effettuare la domanda tempestivamente e qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Un recente circolare Inail – la n. 31 del 7 giugno 2013 – specifica che le domande per l’attribuzione o la rivalutazione dell’ANF dovranno essere presentate entro il 19 luglio 2013 con riferimento ai redditi percepiti nel 2012 (CUD 2013).

Come si presenta la domanda e come viene erogato l’ANF

Le modalità per la richiesta dell’ANF.  

Per i lavoratori dipendenti e i cassintegrati la domanda, in modalità cartacea, se non necessita di particolari autorizzazioni, va presentata al datore di lavoro, mentre il modello ANF42 di autorizzazione si presenta online,

mentre

per i pensionati, i lavoratori para-subordinati, i percettori di indennità di mobilità e disoccupazione, i collaboratori domestici la domanda va presentata online direttamente all’Inps.

La presentazione della domanda per l’ANF deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall’INPS (o dall'Istituto competente).

La trasmissione delle domanda deve avvenire:

• per via telematica direttamente sul sito dell'Inps, previa registrazione;

• tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803164;

• tramite patronati e intermediari dell’Inps.

Se per la presentazione della domanda ci si rivolge ad un Istituto di Patronato, è necessario portare con sé i seguenti documenti:

- copia della dichiarazione dei redditi

- fotocopia di documento d’identità

- codice fiscale

Alla domanda deve inoltre essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia. Per i cittadini extracomunitari è necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno.

ATTENZIONE: da gennaio 2010 anche il cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, può richiedere questo tipo di assegno.

Le modalità per l’erogazione.

L’ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell’Istituto di previdenza nazionale, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

Per i lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione.

Il pagamento dell'assegno - in busta paga o con bonifico dall'Inps - decorre dalla presentazione della domanda ma il diritto all'assegno nasce nel momento in cui si realizzano le condizioni, quindi in caso di domanda tardiva si ha diritto agli arretrati. Il diritto a richiedere gli arretrati si prescrive in 5 anni.

L'assegno dunque viene corrisposto dal datore di lavoro anche nei casi in cui la domanda è stata fatta a seguito della fine del rapporto, purché entro il termine di prescrizione indicato.

Per i pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps insieme alla rata di pensione.

N.B.

Per le colf, gli operai agricoli dipendenti, i disoccupati e i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps.

Serve un’autorizzazione preventiva dell’Istituto, da consegnare al datore di lavoro, nei casi di: figli di divorziati, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e familiari inabili.

Assegno per il nucleo familiare ai cittadini extracomunitari

L’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato ai cittadini extracomunitari, ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale.

La prestazione spetta:  

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del cittadino straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del cittadino straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il cittadino straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

In base alla legge n. 448/1998, spetta al Comune la decisione di erogare o revocare l’assegno per il nucleo familiare al cittadino extracomunitario con almeno tre figli. Funzione dell'Inps è solo quella di ente erogatore. La precisazione giunge con il messaggio n. 7990 del 15 maggio 2013.

Nel documento di prassi si specifica che:

il pagamento da parte dell’Inps – come ribadito anche dal Ministero del Lavoro – è un atto di esecuzione del provvedimento concessivo dell’ente locale, emanato in esito ad una sua autonoma e positiva valutazione delle domande presentate dagli interessati;

il Comune ha inoltre facoltà di revoca dell’assegno nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvederà sempre l’Inps. In merito al potere di revoca dell'assegno, l'Istituto specifica che alla comunicazione che il Comune deve fare all'Inps deve seguire contestuale informazione al cittadino interessato.

Infine, per ciò che riguarda la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di assegno nucleo familiare accolte dai singoli comuni e per le quali viene richiesto il pagamento da parte dell’Inps, si precisa che tale procedura non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno, ma si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito al cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.

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