Assegno di divorzio. Ok dalla Camera alla revisione dei criteri

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Assegno di divorzio. Ok dalla Camera alla revisione dei criteri

La Camera ha approvato, nella seduta del 14 maggio 2019, la proposta di legge che introduce modifiche in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Il provvedimento passerà, ora, all’esame del Senato.

Le nuove previsioni, in particolare, si sostanziano in una revisione dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970, per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione e determinazione dell’assegno di divorzio, che vengono adeguati agli ultimi orientamenti della Cassazione (segnatamente, alla luce delle sentenze n. 11504/2017 e n. 18287/2018, pronunciata a Sezioni Unite).

Assegnazione dell'assegno divorzile, criteri

In particolare, si prevede che il tribunale attribuisca l’assegno divorzile sulla base delle seguenti circostanze:

  • la durata della convivenza matrimoniale;
  • le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
  • il patrimonio e il reddito netto di entrambi;
  • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
  • l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Prevista anche la possibilità che la durata dell’assegno venga predeterminata nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente, dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

L’assegno divorzile, ai sensi della proposta di leggedecade in caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza, anche non registrata, del richiedente l’assegno; l’obbligo di corresponsione dell’assegno, tuttavia, non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

Ultime modifiche

Tra gli ultimi emendamenti approvati si segnala:

  • la previsione della possibilità, su richiesta del marito o della moglie, di ottenere subito la pronuncia sullo status di divorziato;
  • la commisurazione dell’importo dell’assegno in primo luogo alla durata della convivenza matrimoniale e non del matrimonio.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 3 maggio 2019 - Assegno di divorzio, testo di legge all'esame dei deputati – Pergolari

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