Assegno di inclusione: cosa sapere - La video guida

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Assegno di inclusione: cosa sapere - La video guida

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza andrà definitivamente in soffitta e sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI).

Introdotto dal decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, articoli da 1 a 11), l’Assegno di Inclusione o ADI nasce come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale ed è subordinata all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’ADI si affianca al Supporto per la Formazione e il lavoro o SFL (decreto lavoro, articolo 12), già operativo dal 1° settembre 2023, concepito quale misura di attivazione al lavoro grazie alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il lavoro a confromto

Assegno di Inclusione (dal 1° gennaio 2024)

Supporto per la Formazione e il lavoro (dal 1° settembre 2023)

A chi è rivolto?

È una integrazione al reddito riconosciuta alle famiglie con componenti minorenni o con almeno 60 anni di età o con disabilità o in condizione di svantaggio se inseriti in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali

A chi è rivolto?

Può essere richiesto da singoli componenti dei nuclei familiari:

- di età compresa tra 18 e 59 anni (i cd. occupabili), con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’ADI;

- che percepiscono l’ADI e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti dal percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Riferimenti normativi e di prassi

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, articoli da 1 a 11)

Istruzioni INPS in via di pubblicazione

Riferimenti normativi e di prassi

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, articolo 12)

INPS, messaggio 12 luglio 2023, n. 2632 e messaggio 31 luglio 2023, n. 2835, circolare n. 77 del 29 agosto 2023messaggio n. 3379 del 27 settembre 2023, messaggio n. 4271 del 29 novembre 2023,

Requisiti per accedere all’ADI

Per beneficiare dell’Assegno di Inclusione i nuclei familiari con componenti minorenni o disabili o almeno sessantenni ovvero in condizione di svantaggio, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono possedere specifici requisiti di residenza, cittadinanza ed economici.

Vediamo nel dettaglio quali sono.

Tipologia

Requisiti richiesti

Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno

 

 

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere cumulativamente:

- cittadino dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolare dello status di protezione internazionale.

- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo

- residente in Italia (requisito esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza).

NOTA BENE: Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza è interrotta in caso di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o in caso di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi.

Requisiti economici

Il componente del nucleo che richiede la misura deve rispettare i seguenti requisiti economici:

- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;

- un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da tutte persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Il requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza);

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euro. Tale soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Godimento di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità:

- di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta;

- di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

Altri requisiti

Per il beneficiario dell'Assegno di inclusione:

- mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;

- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 604/1966.

- non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

A quanto ammonta

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione ha diritto all’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

In aggiunta, allo stesso spetta un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Come si chiede

Il richiedente, una volta dotatosi di ISEE valido, deve inviare domanda telematica all’INPS, direttamente sul portale istituzionale dell’Istituto o rivolgendosi a un Patronato o a un centro di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l'INPS.

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere l'Assegno di inclusione, deve effettuare iscriversi presso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale.

Il richiedente l’ADI è inoltre tenuto a autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Durata e decorrenza

L'Assegno di inclusione è erogato mensilmente dall’INPS, su domanda e per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

È ammesso il suo rinnovo per altri 12 mesi purché via sia una previa sospensione di un mese.

NOTA BENE: Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il contributo economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale-

Carta di Inclusione

Il contributo economico dell’Assegno di Inclusione è erogato, dal 1° gennaio 2024, con la Carta di Inclusione.

Si tratta di una carta elettronica ricaricabile con la quale, oltre agli acquisti, sarà possibile effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

ATTENZIONE: Non è possibile utilizzare la Carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

Allegati

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