Assonime, affrancamento di utili/riserve Black list con opzione. Chiarimenti

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Assonime, affrancamento di utili/riserve Black list con opzione. Chiarimenti

Assonime ha pubblicato la circolare n. 5/2023 con la quale si fornisce un primo commento della disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi, 87-95).

Legge di bilancio 2023, rimpatrio degli utili di fonte estera

La Legge di bilancio 2023, la n. 197 del 29 dicembre 2022, ha trattato anche alcuni aspetti specifici di fiscalità internazionale.

Tra questi, vi sono le previsioni contenute nei commi da 87 a 95 dell’articolo 1, che riguardano, nello specifico, il rimpatrio agevolato degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere localizzate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, risultanti dal bilancio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

NOTA BENE: Si tratta di un regime opzionale volto a favorire il rientro in Italia di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva, e, quindi, senza necessità di versare ulteriori imposte in Italia.

La norma, infatti, consente al contribuente di affrancare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società (Ires) e delle persone fisiche (Irpef) che detengono le partecipazioni nell'ambito dell’attività di impresa, gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti da società partecipate estere (soggetti ex art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir) alla data del 1° gennaio 2023.

Per l’affrancamento degli utili e delle riserve di fonte estera, il contribuente deve esercitare l’opzione per il rimpatrio agevolato, con il pagamento entro il 30 giugno 2023 (senza possibilità di compensazione con modello F24) di un’imposta sostitutiva pari al:

  • 9% degli utili e riserve di utili non ancora distribuiti per i soggetti Ires;
  • 30% degli utili e riserve di utili non ancora distribuiti per i soggetti Irpef, che detengono la partecipazione in un regime di attività di impresa.

Le suddette aliquote sono ulteriormente riducibili di 3 punti percentuali (rispettivamente, al 6% o al 27%), nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • gli utili affrancati sono rimpatriati in Italia dal soggetto “controllante” entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta 2023;
  • detti proventi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in un'apposita riserva di patrimonio netto.

ATTENZIONE: L'opzione, che consente anche di assoggettare a tassazione sostitutiva gli utili provenienti da determinate giurisdizioni estere, dovrà essere perfezionata successivamente al pagamento dell’imposta con indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (Modello REDDITI 2023).

La norma sembra, infatti, essere pensata in modo tale che il soggetto che esercita l’opzione versi anche l’imposta sostitutiva.

Assonime, disciplina opzionale di affrancamento degli utili/riserve di utili delle società partecipate estere

L’Associazione fra le società italiane per azioni ha pubblicato, il 2 marzo 2023, la circolare n. 5 con la quale si fa il punto sulla disciplina opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere.

Nel documento vengono illustrati i presupposti, le modalità di esercizio e gli effetti dell'opzione per l'affrancamento, evidenziando le principali questioni applicative che si auspica possano essere risolte dal decreto ministeriale recante le norme di attuazione della disciplina.

Assonime conviene che l’affrancamento di utili esteri mediante il versamento di una sostitutiva risulti più conveniente dell’assoggettamento a tassazione ordinaria, in quanto evita di fare delle complesse ricostruzioni di utili white e black in presenza di catene societarie complesse e risalenti nel tempo.

Tuttavia, evidenzia come occorra prestare molta attenzione ai proventi relativi ai c.d. paradisi fiscali che si vogliono affrancare.

Eventuali errori potrebbero far perdere la convenienza al regime opzionale di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera. Infatti, Assonime specifica come non si debbano avere dubbi circa la qualificazione dei proventi da assoggettare ad imposta sostitutiva: un eventuale errore da parte del contribuente, che appunto inesattamente qualifichi dei redditi di provenienza white list, come black list, non darebbe diritto al rimborso.

Assonime ribadisce che la norma ha una portata generale, dato che si possono prendere in considerazione “gli utili conseguiti dalla partecipata estera a prescindere da quello che sarebbe il loro regime fiscale in caso di distribuzione”.

Una volta esercitata l’opzione, però, i contribuenti interessati non possono avere dei ripensamenti: in caso di correzione della destinazione degli utili prodotti all’estero, il contribuente non potrà presentare alcuna istanza di rimborso.

Secondo Assonime, infatti, l'opzione per il regime di rimpatrio esclude la circostanza che l'imposta sostitutiva non sia più dovuta. Tutto ciò potrebbe portare ad un indebito arricchimento da parte dell’Erario; sul punto Assonime attende i chiarimenti che dovrebbero arrivare con il decreto attuativo della norma.

Riguardo all’ambito soggettivo della disposizione di cui alla Legge n, 197/2022, si ribadisce che questo riguarda società ed enti o anche persone fisiche in regime d’impresa, prescindendo dal fatto che si tratti di soci di controllo o con partecipazioni minoritarie.

Con riferimento all’esempio di una holding A che affranca gli utili black di una partecipata estera B, si specifica che la successiva distribuzione dei dividendi al socio persona fisica non sarà detassata, perché altrimenti il socio beneficerebbe di un regime che non gli spettava in base alla norma. Assonime propone che gli utili siano tassati al 26%.

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