Assonime sui buoni corrispettivo. Esigibilità Iva al momento del riscatto

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Assonime sui buoni corrispettivo. Esigibilità Iva al momento del riscatto

Assonime, nella circolare n. 6 del 4 marzo 2019, analizza la disciplina dei buoni-corrispettivo (cosiddetti voucher) di cui al Dlgs n. 141/2018, emanato in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 27 giugno 2016, n. 2016/1065.

La normativa di riferimento dei suddetti voucher è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2019, lasciando irrisolte ancora molte questioni, che Assonime cerca di affrontare con la nuova circolare, anche se la stessa ritiene, comunque, necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Assonime tenta di fare il punto sulle nuove regole Iva previste per i voucher, partendo dall’analisi delle diverse tipologie di buoni corrispettivo che rientrano nell’ambito applicativo della nuova disciplina.

Cosa sono i buoni corrispettivo

Secondo la definizione di buono corrispettivo, si tratta di uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi.

La nuova disciplina distingue i buoni monouso da quelli multiuso e tale distinzione è fondamentale per comprendere il diverso trattamento ai fini Iva applicabile ai suddetti buoni.

Infatti, nel caso dei buoni monouso si tratta di buoni la cui emissione e circolazione è soggetta all'Iva, mentre i buoni multiuso sono fuori campo dell’Imposta, eccetto che per il corrispettivo dell'eventuale servizio di distribuzione.

Buoni monouso e buoni multiuso: Iva differente

Dunque, esiste una reale differenza tra i buoni monouso e i buoni multiuso.

Secondo la nuova normativa, il trasferimento dei buoni monouso costituisce effettuazione della cessione o prestazione cui il buono dà diritto; mentre il trasferimento dei buoni multiuso non si considera effettuazione delle cessioni o prestazioni cui lo strumento dà diritto.

Ne deriva che l’Iva è applicabile solo al momento del loro "riscatto", quando cioè i buoni sono consegnati a colui che cede i beni o al prestatore dei servizi in pagamento della cessione o prestazione.

Assonime: requisiti che deve soddisfare il buono-corrispettivo

Nella circolare n. 6/2019, Assonime quindi puntualizza alcuni aspetti della disciplina Iva da applicare alle suddette tipologie di buoni, specificando quanto segue: un buono si definisce monouso quando al momento della sua emissione è conosciuta la disciplina applicabile ai fini dell'Iva alla cessione di beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto.

In altri termini, quando al momento dell'emissione è già noto il luogo in cui la cessione o la prestazione sarà effettuata (territorialità dell'operazione) ed anche che tale operazione è imponibile e a quale aliquota, oppure non è imponibile, allora si tratta di buoni monouso.

Tuttavia, Assonime puntualizza che a monte il titolo deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali per poter essere definito buono-corrispettivo: deve cioè identificare i beni e i servizi oggetto di cessione o prestazione, non soltanto riguardo alla tipologia, ma anche nella quantità.

Esigibilità Iva buoni monouso: è necessario che sia indicata la natura, qualità e quantità dei beni

L’emissione di un buono monouso determina l’immediata esigibilità dell’Imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, se il buono consegnato al cliente richiede una preventiva “attivazione” (ad esempio, mediante inserimento di un codice sul sito internet dell’impresa), l’imposta diverrebbe esigibile solo al momento in cui avviene tale “attivazione”.

Inoltre, per assoggettare all'imposta i trasferimenti di buoni-corrispettivo monouso non è sufficiente che i titoli consentano di individuare l'entità del tributo e il luogo dell'imposizione, ma è necessario che indichino la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ottenibili.

Per tali ragioni, secondo Assonime, esula dalla sfera dell'imposta la circolazione di un generico “buono carburante” per un determinato valore, senza specificazione della tipologia e della quantità del prodotto.

Sul punto, l’Associazione ritiene necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che la stessa, nella sua circolare n. 8/2018, ha preso posizione classificando i buoni carburante fra i buoni-corrispettivo “monouso”, senza però precisare le caratteristiche di tali buoni.

Infine, data la grande incertezza che aleggia ancora intorno alla disciplina dei buoni-corrispettivo, Assonime auspica che non vengano sanzionati i comportamenti eventualmente difformi tenuti dai soggetti passivi prima che venga emanato il documento di prassi ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 8 gennaio 2019 - Buoni corrispettivo. Voucher monouso e multiuso in Gazzetta – G. Lupoi

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