Assunzione agevolata di donne: un tris di incentivi per i datori di lavoro

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Assunzione agevolata di donne: un tris di incentivi per i datori di lavoro

Agevolare l’occupazione delle donne svantaggiate o in condizioni disagiate e prive di regolare impiego. È una delle priorità del Governo, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tralasciando, in questa sede, di approfondire i vincoli di assunzione posti, dal PNRR, agli operatori economici nelle gare d’appalto, concentriamo la nostra attenzione sulle agevolazioni contributive alle assunzioni e alle trasformazioni dei rapporti di lavoro.

Incentivi donne ed effetti sull’occupazione

Nei primi mesi del 2024 il quadro agevolativo risulta depotenziato dalla mancata proroga, al 2024, degli esoneri totali sperimentali previsti dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

La mancata proroga ha comportato, sottolinea l’INPS negli ultimi report pubblicati dell’Osservatorio sul precariato, un’importante flessione delle attivazioni (intese come assunzioni e variazioni contrattuali) di rapporti di lavoro registrate nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Se, infatti, il 2023 (in piena vigenza dell’esonero totale donne sperimentale) si è chiuso con un incremento complessivo delle attivazioni (+ 1%), i primi mesi del 2024 (con il ritorno dell’incentivo donne strutturale) fanno invece registrare una loro significativa diminuzione (- 21%).

Occupazione delle donne: un tris di incentivi

A seguito della mancata proroga del regime sperimentale, nel 2024 è tornato operativo l’esonero parziale per l’assunzione/trasformazioni di rapporti di lavoro con donne svantaggiate.

L’esonero, previsto, a regime, dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si applica nella misura del 50% sulla contribuzione datoriale effettivamente sgravabile nonché, nella stessa misura, su premi e contributi dovuti all’INAIL.

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 191 e 192, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’esonero totale e triennale per le assunzioni/trasformazioni che interessano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del reddito di libertà o di altra prestazione ad essa equiparata.

L’esonero in parola:

  • è temporaneo, essendo valido per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
  • copre il 100% dal versamento della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile ma nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile;
  • non copre i premi e i contributi all’INAIL, dovuti per intero.

Il decreto Coesione amplia infine il ventaglio degli incentivi alle assunzioni introducendo, in particolare, un esonero totale per le assunzioni di donne svantaggiate, il cd Bonus donne (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).

Il nuovo esonero contributivo:

  • è anch’esso temporaneo, essendo valido dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 ed esclusivamente per le assunzioni nonchè solo per quelle a tempo indeterminato;
  • copre il 100% dal versamento della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile;
  • non copre i premi e i contributi all’INAIL.
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Esonero strutturale e nuovi incentivi contributivi a confronto

Poniamo a confronto i tre incentivi contributivi: due incentivi per l'occupazione di donne svantaggiate (secondo la nozione di legge) e un incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.

La tabella che segue consente di visualizzare facilmente le differenze e i punti di contatto delle tre agevolazioni.

Si tratta, come ben si può vedere, di agevolazioni eterogenee sotto il profilo:

  • delle lavoratrici agevolate. L’Incentivo donne svantaggiate strutturale, nonostante le evidenti analogie con il Bonus donne del decreto Coesione, presenta un ambito di applicazione più ampio. Più ristretto e specifico è invece l’incentivo per le donne vittime di violenza;
  • dei rapporti di lavoro incentivati, in quanto solo l’Incentivo donne strutturale della legge Fornero e l’Incentivo donne svantaggiate del decreto Coesione si applicano alle assunzioni a tempo determinato e alle stabilizzazioni;
  • per misura e durata dell’esonero, presentando, tutte le agevolazioni in parola, specifiche caratteristiche di cui tenere conto per ponderarne la convenienza.

Incentivi donne svantaggiate e vittime di violenza a confronto

Caratteristiche

Incentivo donne svantaggiate

(strutturale, legge Fornero)

Incentivo donne vittime di violenza

(temporaneo, triennale, legge di Bilancio 2024)

Incentivo donne svantaggiate

(temporaneo, decreto Coesione)

Datori di lavoro ammessi

Datori di lavoro privati, che assumono o stabilizzano donne svantaggiate

Datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà o altra prestazione ad essa equiparata

Datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Lavoratrici agevolate

Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in regioni ammissibili ai fondi UE

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in settori con disparità di genere

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Donne vittime di violenza di genere e seguite dai centri antiviolenza, residenti in Italia, con regolare permesso di soggiorno se extracomunitarie, disoccupate e percettrici del Reddito di libertà o altro beneficio equiparato

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in settori con disparità di genere

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Rapporti di lavoro incentivati

Nuove assunzioni, anche a tempo determinato (anche proroghe) e indeterminato

Trasformazioni a tempo indeterminato

Nuove assunzioni, anche a tempo determinato (anche proroghe) e indeterminato

Trasformazioni a tempo indeterminato

Nuove assunzioni a tempo indeterminato

Misura e durata massima dell'incentivo

Esonero del 50% della contribuzione previdenziale per

  • 18 mesi (assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato);
  • 12 mesi (assunzioni a tempo determinato)

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale fino a 666,66 euro mensili per:

  • 12 mesi (assunzioni a tempo determinato);
  • 24 mesi (assunzioni a tempo indeterminato);
  • 18 mesi (trasformazioni a tempo indeterminato)

Esonero al 100% dei contributi previdenziali fino a 650 euro mensili per 24 mesi

Condizioni di spettanza

Incremento occupazionale netto

Non subordinato all'autorizzazione della Commissione UE

Non subordinato all'autorizzazione della Commissione UE

Incremento occupazionale netto

Non subordinato all'autorizzazione della Commissione UE

Compatibilità con altri incentivi

Cumulabile con altre agevolazioni contributive a determinate condizioni

Cumulabile con altre agevolazioni contributive a determinate condizioni

Non cumulabile con altre agevolazioni contributive

Compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Adempimenti del datore di lavoro

Comunicazione all'INPS tramite modulo online '92-2012'

Domanda di ammissione tramite modulo online 'ERLI'

Attesa del decreto interministeriale attuativo e istruzioni operative dell'INPS

Allegati

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