Atti impositivi: proroghe e sospensioni Covid non sono tra loro cumulabili
Pubblicato il 02 luglio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’atto impositivo notificato oltre il termine di decadenza non può beneficiare automaticamente delle proroghe introdotte per l’emergenza sanitaria Covid, salvo specifica previsione normativa riferita al periodo di scadenza dell’atto stesso.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, nel testo della sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, con cui ha sciolto un nodo interpretativo emerso a seguito dell’emergenza Covid-19, in merito ai termini di emissione e notifica degli atti impositivi relativi ad annualità in scadenza nel 2020, e in particolare per l’anno d’imposta 2015.
La pronuncia chiarisce che le disposizioni dell’art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 (sospensione di 85 giorni) e dell’art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020 (dilazione tra emissione e notifica) non sono tra loro cumulabili, confermando che l’emissione degli atti oltre il termine di decadenza ordinario comporta la loro invalidità.
Emissione degli atti impositivi nel periodo Covid e termini di decadenza
La fattispecie oggetto di giudizio
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato, in data 11 marzo 2022, un avviso di accertamento riferito al periodo d’imposta 2015. Il contribuente proponeva ricorso innanzi al giudice tributario, eccependo – tra l’altro – la tardività dell’atto per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973.
Secondo la norma ordinaria, infatti, il termine per l’emissione dell’atto impositivo relativo all’anno 2015 scadeva il 31 dicembre 2020 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
L’Agenzia, nel resistere in giudizio, riteneva invece applicabile la sospensione dei termini introdotta dal legislatore emergenziale e, in particolare, invocava la combinazione tra:
- la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del D.L. 18/2020 (dal 9 marzo al 31 maggio 2020), e
- la dilazione dei termini di notifica ex art. 157 del D.L. 34/2020.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Regionale rigettavano le difese dell’Amministrazione, rilevando che l’avviso era stato emesso oltre il termine decadenziale e che le sospensioni Covid non consentivano una deroga generalizzata al termine di legge.
La soluzione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, a sua volta, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Ha chiarito che l’art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone che gli atti impositivi per i quali il termine di decadenza scade tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e possono essere notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferibilità, urgenza o quelli legati a versamenti contestuali.
Si tratta di una deroga limitata, introdotta per agevolare il contribuente nella fase emergenziale.
La medesima disposizione fissa, quale termine ultimo per l’emissione dei relativi atti, la data del 31 dicembre 2020, a prescindere dall’anno d’imposta, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza applicabili.
Nel caso quindi dell'anno d'imposta 2015, gli atti dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
La sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del D.L. 18/2020, applicabile ad altri termini procedimentali, non si estende a quelli di decadenza disciplinati dall’art. 157.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2015, il termine di emissione dell’atto era fissato inderogabilmente al 31 dicembre 2020. Un atto emesso oltre tale data era da considerare inefficace per intervenuta decadenza, anche se notificato entro il termine prorogato.
Principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
"II termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra I'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodо intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra".
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: