Aumento del tasso legale. Effetti sulle sanzioni civili per omessi contributi Inps

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Aumento del tasso legale. Effetti sulle sanzioni civili per omessi contributi Inps

Aumento consistente, dal 2023, del tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile. Infatti il Mef con decreto del 13 dicembre 2022 ha fissato al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali, che nel 2022 era dell’1,25%.

L’Inps, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2023, spiega gli effetti che tale aumento avrà in relazione alle sanzioni civili per mancato pagamento dei contributi e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Interessi legali: riflesso sulle sanzioni civili

La variazione del tasso di interesse legale, spiega l’istituto, ha conseguenze sulla misura delle sanzioni dovute per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. Dunque, da tale data, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applicheranno le sanzioni civili nella misura del 5%.

Infatti, ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000, il tasso di interesse legale viene utilizzato ai fini del calcolo delle sanzioni civili per l’ipotesi di riduzione dell’importo.

Si precisa che l’applicazione della disposizione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

Si rammenta che è possibile fare ricorso alla riduzione dell’importo delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;
  • aziende in crisi sottoposte a procedure concorsuali;
  • riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica.

Interessi legali: prestazioni pensionistiche e previdenziali

Nondimeno, prosegue la circolare n. 2/2023, l’aumento del tasso di interesse legale produce effetti anche sui pagamenti erogati dall’Istituto previdenziale.

Il saggio del 5 per cento va applicato in caso di erogazione ritardata dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, a partire dal 1° gennaio 2023.

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