Autodichiarazione aiuti di Stato: calcolo degli interessi da recupero

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Autodichiarazione aiuti di Stato: calcolo degli interessi da recupero

Nuova Faq, pubblicata il 29 novembre 2022, riguardante l’autodichiarazione degli aiuti di Stato la cui scadenza è fissata per il 30 novembre.

Il nuovo chiarimento attiene al calcolo degli interessi da recupero; infatti, chi ha ricevuto un aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente può, volontariamente, restituire quanto fruito in più (regime ombrello).

A tale importo devono essere aggiunti gli interessi di recupero, il cui calcolo, secondo le istruzioni al modello di autodichiarazione, va eseguito sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Si fa rilevare che tale calcolo risulta piuttosto complesso e, pertanto, si chiede si specificare al meglio le regole per far evitare errori al contribuente.

Nella Faq da ultimo apparsa sulla pagina dedicata all’'Autodichiarazione requisiti Temporary Framework', l’Agenzia ribadisce che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutto ciò che questo comporta.

Sezione 3.1: calcolo degli interessi da recupero

In caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, nell’individuazione degli interessi da recupero va considerato il tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Sezione 3.12 e interessi da recupero

Invece, per quanto riguarda gli aiuti di cui alla Sezione 3.12, si specifica che gli interessi da recupero si calcolano:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

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