Autoliquidazione INAIL 2020/2021 ai blocchi di partenza

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Autoliquidazione INAIL  2020/2021 ai blocchi di partenza

Al via le procedure per la determinazione del premio INAIL per i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per posizioni autonome o per l'impiego di personale dipendente o parasubordinato. Le istruzioni operative, emanate dall'Istituto con la nota 31 dicembre 2020, n. 15530, si soffermano su riduzioni contributive, scadenze e modalità di adempimento da parte dei datori di lavoro.

La dichiarazione salari

Entro la fine del mese di febbraio, i titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) devono presentare con le consuete modalità telematiche la dichiarazione delle retribuzioni imponibili, unitamente alla scelta dell'eventuale pagamento in quattro rate, attraverso i canali "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", presenti sul portale dell'Istituto assicurativo.

Per l'anno 2021, atteso che il 28 febbraio coincide con la domenica, la scadenza della denuncia delle retribuzioni corrisposte sarà il 1° marzo 2021.

La predetta denuncia delle retribuzioni, utile a determinare la regolazione del premio assicurativo 2020 e l'anticipo per l'anno 2021, deve essere presentata telematicamente per le sole imprese non cessate, le quali, diversamente, devono inoltrare la denuncia delle retribuzioni corrisposte entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modello cartaceo a mezzo Posta Elettronica Certificata alla sede competente.

In particolare, atteso che entro il 16 febbraio 2021 dovrà essere versato il premio assicurativo dovuto ovvero la prima rata - nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi delle quattro rate previste dalla Legge n. 449/1997 e della Legge n. 144/1999 - il datore di lavoro, entro a medesima data, dovrà:

  • calcolare il premio dovuto sulla base delle effettive retribuzioni imponibili per l'anno 2020 (c.d. regolazione);
  • stimare le retribuzioni imponibili per l'anno 2021 al fine di poterne determinare la rata;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dovuto, sommando gli importi di cui ai punti precedenti e sottraendo la rata anticipata nell'anno precedente;
  • pagare il premio assicurativo ovvero la prima rata entro il 16 febbraio 2021, tramite modello F24 indicando - quale numero di riferimento - il codice 902021.

Si rammenta che la base imponibile di riferimento per il calcolo del premio dovuto è la medesima individuata dalla normativa fiscale e relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, TUIR, e 29, T.U. n. 1124/1965. In tal senso, la retribuzione dovrà tenere conto:

  • delle retribuzioni minime stabilite da leggi o contratti (c.d. minimo contrattuale);
  • dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente indicizzati in base al costo della vita.

Invero, ove la retribuzione effettiva del lavoratore fosse inferiore ai limiti di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa andrà adeguata all'importo più elevato tra i due.

Per quanto concerne i lavoratori part-time, la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale oraria, minimale o tabellare, moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato, ivi comprese le ore di lavoro supplementare o straordinario.

Diversamente, per i lavoratori parasubordinati, la base di calcolo del premio dovuto è costituita da tutte le somme ed i valori corrisposti nel periodo d'imposta, nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge.

Per i collaboratori familiari e per i rapporti di tirocinio/stage si applica la retribuzione convenzionale.

Come di consueto, nel caso in cui i datori di lavoro presumano di corrispondere nell'anno 2021 retribuzioni inferiori rispetto a quelle effettivamente erogate nel 2020, sarà necessario procedere entro il 16 febbraio 2021, mediante comunicazione telematica motivata, alla c.d. riduzione del presunto, indicando le minori retribuzioni che si intende corrispondere.

Secondo le indicazioni fornite dalla nota 31 dicembre 2020, n. 15530, qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della modalità di pagamento del premio assicurativo a rate, l'importo della singola rata dovrà essere maggiorata dei seguenti coefficienti in tabella:

Rata

Data di scadenza

Coefficienti interessi

1

16/02/2021

0

2

17/05/2021

0,00143863

3

20/08/2021

0,00292575

4

16/11/2021

0,00441288

I servizi telematici dedicati

Attraverso il sito dell'Istituto assicurativo, imprese ed intermediari, potranno accedere ai seguenti servizi utili alla presentazione/gestione dell'autoliquidazione INAIL 2020/2021:

  • AL.P.I. Online, attraverso cui sarà possibile presentare la dichiarazione delle retribuzioni, comunicare la volontà di avvalersi o meno delle quattro rate ovvero di richiedere la riduzione del premio artigiani per la regolazione dell'anno successivo ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1, commi 780 e 781. Il servizio acquisisce automaticamente i dati dagli archivi INAIL restituendo, per singola azienda, il premio dovuto secondo le scelte effettuate;
  • Invio Telematico Dichiarazione Salari, alternativo al precedente, che consente attraverso tracciati record predeterminati dall'INAIL, di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, la scelta delle modalità di pagamento e l'eventuale riduzione dei premi artigiani;
  • Riduzione del presunto, da utilizzare, entro il 16 febbraio 2021, nel caso in cui il datore di lavoro intenda ridurre, per il calcolo della rata 2021, le retribuzioni presunte rispetto a quelle effettive dell'anno 2020. La richiesta dovrà essere posta per singole voci di rischio e dovrà essere motivata inserendo le cause che hanno portato o potrebbero portare alla corresponsione di minori retribuzioni nell'anno 2021;
  • Visualizza basi di calcolo, attraverso cui è possibile visualizzare le basi di calcolo elaborate dall'Istituto per le PAT abbinate ad un determinato codice ditta. Il prospetto, scaricabile in formato .pdf, contiene le specifiche del periodo ed il tasso applicabile per la determinazione del premio assicurativo.
  • Richiesta basi di calcolo, il servizio permette di richiedere le basi di calcolo in formato .pdf o .zip anche per più codici ditta.

Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

Successivamente al triennio 2018-2020, nel quale non è stata applicata l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, l'art. 1, comma 358, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha definitivamente eliminato, dal 1° gennaio 2021, la quota spettante al Fondo.

Riduzioni del premio assicurativo

Come specificato nella citata nota INAIL 31 dicembre 2020, n. 15530, le riduzioni contributive del premio assicurativo applicabili nell'autoliquidazione 2020/2021 sono:

  • riduzioni per il premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari nella misura del 44,32% per la regolazione 2019 e per la rata 2020;
  • sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  • Sgravio Registro Internazionale;
  • riduzione del 50% dei premi dovuti per le aziende con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità ("Retribuzioni soggette a sconto", "Tipo" "7" e la specifica delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione);
  • riduzione del 6,81% per la sola regolazione 2020, per le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non abbiano riscontrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano spuntato, nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781";
  • riduzione del 50% dei premi dovuti in regolazione e in rata per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
  • riduzione del premio per le cooperative agricole ed i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (rispettivamente 75% e 68%);
  • incentivo per le assunzioni ex art. 4, commi 8-11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, e relativa riduzione del 50% per le assunzione a tempo determinato (per 12 mesi) o indeterminato (per 18 mesi), anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi o per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in zone svantaggiate, ovvero per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (indicazione dei codici da H a Y).

Deroghe 2021 - ASD e SSD

Ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge di stabilità per l'anno 2021, che ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche, con sede nel territorio dello Stato, verranno fornite con successiva nota le istruzioni operative.

Sanzioni

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, nei termini previsti, della denuncia dei salari corrisposti nel periodo assicurato è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. 

QUADRO NORMATIVO

INAL - Nota n. 15530 del 31 dicembre 2020

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