Autotrasportatori con agevolazioni anche per il 2015
Pubblicato il 03 luglio 2015
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L'Agenzia delle Entrate affida ad un comunicato stampa del 2 luglio 2015 l'annuncio del via libera alle misure agevolative per il 2015, definite dal Dipartimento delle Finanze, per gli autotrasportatori.
Due le tipologie di agevolazione
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate (per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”).
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure:
- 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti (anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti);
- 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
- fiscooggi.it - Agevolazioni autotrasportatori: bonus ok anche per il 2015 - r.fo.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Autotrasporto con bonus più ristretti - Morina - www.fiscooggi.it
- ItaliaOggi, p. 25 - Autotrasportatori, agevolazioni al via
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: