Avviso con firma digitale e notifica cartacea: legittimo

Pubblicato il



Avviso con firma digitale e notifica cartacea: legittimo

Pronuncia della Suprema in tema di legittimità degli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale ma notificati in forma cartacea, tramite posta.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione di un contribuente ad un avviso di accertamento del 2016 con cui si imputava al medesimo, socio di una Srl, un maggior reddito di capitale in proporzione della quota di partecipazione agli utili.

La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto le ragioni dell’opponente, ritenendo fondata l'eccezione relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell'avviso impugnato che, ritenuta l'inapplicabilità delle formalità di cui al Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal D. Lgs. n. 179/2016, non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea invece che a mezzo PEC.

I giudici di appello avevano confermato tale decisione sull’assunto che la firma a stampa era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate mentre l’apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27 gennaio 2018 era causa di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.

Secondo la CTR, infatti, solo per gli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017 la combinazione firma digitale- notifica a mezzo PEC consentiva Il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.

Norme CAD applicabili anche agli atti impositivi

Contro la sentenza di gravame, aveva promosso ricorso l'Agenzia delle Entrate, rilevando, in primo luogo, che le norme del CAD andavano considerate applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia.

Applicabilità che – a detta di parte ricorrente - andava esclusa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del suddetto Codice, per come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 179/2016, solo per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

In secondo luogo, l’Amministrazione aveva rilevato che la possibilità di notificare a mezzo PEC anche gli atti impositivi era stata introdotta solo dal 1° luglio 2017, sicché, prima di tale data, l'Agenzia aveva correttamente proceduto con l'invio della copia analogica munita di attestazione di conformità.

In ogni caso ogni, l’eventuale nullità della notifica doveva ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo allorché il contribuente era comunque venuto a conoscenza dell'atto.

Con sentenza n. 1150 del 21 gennaio 2021, la Suprema corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso meritevole di accoglimento, non condividendo le conclusioni dei giudici di merito che, dalla ritenuta inapplicabilità del CAD e quindi delle disposizioni in tema di firma digitale, avevano fatto derivare la nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente per difetto di sottoscrizione.

Gli Ermellini, ciò posto, hanno aderito all’interpretazione dell'articolo 2 comma 6 del CAD ratione temporis vigente, proposta dall'Agenzia delle entrate e ciò sulla base di una serie di valutazioni ermeneutiche sia di tipo letterale che sistematico.

Innanzitutto, sul piano terminologico, gli atti impositivi non rientrerebbero tra gli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo.

Inoltre, andava considerato che il comma 6-bis, aggiunto all’art 2 del CAD dal D. Lgs. n. 217/2017, ne sancisce espressamente l’applicabilità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.

Orbene – si legge nella decisione – “anche se non si voglia attribuire a tale ultima disposizione la natura di norma di interpretazione autentica con portata retroattiva, è indubbio che dalla stessa non possa che trarsi conferma dell’impostazione esegetica che distingue l’attività di accertamento da quella di controllo fiscale”.

Alla ritenuta applicabilità del CAD, per la Corte, conseguiva anche l'accoglimento del secondo motivo relativo alla legittimità della notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito