Aziende dei Comuni di Lampedusa e Linosa: ripresa dei versamenti contributivi

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Aziende dei Comuni di Lampedusa e Linosa: ripresa dei versamenti contributivi

Riprende, per le aziende che hanno sede legale od operativa nei territori di Lampedusa e Linosa, il versamento dei contributi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sospesi a norma dell’art. 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020.

La materia è l’oggetto del messaggio Inps n. 1604 del 3 maggio 2023, con cui l’Istituto fornisce i necessari chiarimenti in ordine alle scadenze e alle modalità di versamento dei contributi sospesi.

Aziende di Lampedusa e Linosa. Le date per i versamenti

Come detto, l’art. 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020 aveva previsto che, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 potessero essere effettuati, per il 40% dell'importo dovuto, entro il 21 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi e nel rispetto della normativa "de minimis".

I medesimi soggetti potevano altresì effettuare il versamento del 50% delle somme oggetto della sospensione mediante rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Da ultimo, l’art. 10, commi 9 e 10, del Decreto Milleproroghe ha prorogato il termine per i versamenti:

  • al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
  • al 30 novembre 2023, per il restante 50%.

Ne deriva che entro tali date devono essere effettuati i versamenti (inclusi quelli a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale compresa nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La ripresa dei versamenti potrà peraltro avvenire in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure mediante rateizzazione, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme in scadenza il 30 giugno 2023, e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 novembre 2023.

In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata comunque entro i termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).

NOTA BENE: Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail già versati.

Ambito di applicazione

La proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali trova applicazione nei riguardi dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, rientranti nelle seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti fruiscono dell’agevolazione solo per i lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio di Lampedusa e Linosa.

Datori di lavoro con dipendenti

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati alla sospensione dei contributi sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “7X”, avente il significato di “Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Azienda interessata alla sospensione dei contributi per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Per i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020 occorre seguire le seguenti procedure:

  • per i crediti ancora in fase amministrativa, mediante modello F24, utilizzare la causale contributo “RC01”;
  • per i crediti già affidati all’agente della riscossione, il versamento è effettuato direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.

I versamenti delle rate riferite all’anno 2020 devono invece essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 -  N968 -  N969 -  N970 - N971- N972 - N973).

Artigiani e commercianti

Gli artigiani ed i commercianti devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dilazioni” > “Mod. F24 Lampedusa/Linosa”, dove è possibile scaricare anche il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.

Per i crediti già affidati all’agente della riscossione il versamento deve essere effettuato direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

Iscritti alla Gestione separata

I soggetti committenti devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> il valore 35, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e prorogato con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Validità dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2020”.

NOTA BENE: I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione devono provvedere entro il 23 maggio.

Datori di lavoro con manodopera agricola

Per i crediti ancora in fase amministrativa da pagare mediante modello F24, devono essere utilizzate le codeline originarie della tariffazione; per quelli invece già affidati all’agente della riscossione, il versamento deve essere effettuato direttamente all’agente, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

I versamenti delle rate inerenti alla sospensione in esame, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

Lavoratori agricoli autonomi

I versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute, e alla data del 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le codeline ricevute con le tariffazioni originarie.

I versamenti delle rate inerenti l’anno 2020 dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

I contributi per i quali è stato emesso avviso di addebito devono essere versati presso l’agente della riscossione con riferimento ai soli articoli relativi alla quota contributiva.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi sono effettuati con il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.

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