Azione di riduzione e restituzione. Efficacia nei confronti del creditore pignorante

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Azione di riduzione e restituzione. Efficacia nei confronti del creditore pignorante

Notariato: nuovo studio civilistico

Lo studio n. 534-2017/C del Notariato è incentrato sulla tematica dell’efficacia dell’azione di riduzione e restituzione nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario.

In particolare, i notai si occupano della problematica dell’opponibilità della sentenza di riduzione e restituzione all’acquirente in sede di vendita forzata.

L’obiettivo dichiarato dell’elaborato è quello di comprendere “se e quando il creditore pignorante, i creditori intervenuti e l’aggiudicatario possano prevalere sul legittimario vittorioso in riduzione e quali siano le difese dagli stessi invocabili”.

In primo luogo, viene messa in evidenza la generale equiparazione tra il creditore pignorante, l’aggiudicatario e il terzo avente causa dal convenuto, equiparazione che viene considerata come “il criterio dirimente del conflitto in esame”.

A seguito, poi, di un’approfondita analisi delle disposizioni sugli effetti sostanziali del pignoramento nonché della disciplina sulla trascrizione delle domande giudiziali e della previsione in tema di successione nel diritto controverso, i notai deducono che la posizione del creditore pignorante e dell’acquirente coattivo possono ritenersi “prevalenti” rispetto a quella dell’attore in riduzione nel caso in cui il pignoramento sia trascritto prima della domanda di riduzione a sua volta trascritta dopo i dieci anni dall’apertura della successione”.

Se, per contro, la domanda di riduzione viene trascritta entro il decennio, sebbene in data successiva al pignoramento, è possibile che la relativa sentenza di accoglimento pregiudichi le posizioni del creditore pignorante e dell’acquirente coattivo.

Distinguo sotteso all’impostazione prevalente

Da qui la distinzione, ritenuta fondamentale, secondo cui:

  • se il pignoramento è trascritto prima della domanda, il creditore pignorante e l’acquirente coattivo possono prevalere sul terzo legittimario ove si verifichino i presupposti ex articolo 2652, n. 8, del Codice civile e possono avvalersi delle difese loro riservate rispettivamente dall’articolo 561 e dall’articolo 563 del Codice civile;
  • se la domanda è trascritta prima del pignoramento, si produce l’efficacia diretta del giudicato ed è esclusa la possibilità di invocare le tutele appena ricordate.

Questo distinguo – si ricava dal testo - è utile per chiarire se sussiste un onere del legittimario di esperire l’azione di riduzione nelle forme dell’opposizione ex articolo 619 del Codice di procedura civile.

Lo studio è stato approvato dal Gruppo di lavoro “Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate” il 4 dicembre 2017 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Notariato lo scorso 23 febbraio 2018.

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