Azioni gratuite e premi esteri: come avviene la tassazione in Italia
Pubblicato il 22 gennaio 2026
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Con la risposta n. 8 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, maturati – in tutto o in parte – durante periodi di attività lavorativa svolta all’estero e percepiti successivamente in Italia.
Il documento assume particolare rilievo per i gruppi multinazionali e per i datori di lavoro italiani che operano come sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti distaccati o trasferiti dall’estero, soprattutto in presenza di piani di incentivazione a maturazione pluriennale.
Piani di incentivazione societari
L’istanza di interpello riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale con casa madre francese, che applica due distinti piani di incentivazione:
- un piano di incentivazione azionario di lungo periodo (piano Alfa), basato sull’assegnazione gratuita di azioni al termine di un periodo di maturazione pluriennale;
- un piano di incentivazione monetario (piano Beta), basato sull’erogazione di un premio in denaro annuale legato ai risultati aziendali.
La criticità fiscale nasce dal fatto che alcuni beneficiari:
- hanno svolto l’attività lavorativa in uno o più Stati esteri durante il periodo di maturazione;
- risultano fiscalmente residenti in Italia al momento dell’assegnazione delle azioni o dell’erogazione del premio.
Tassazione delle azioni gratuite (piano Alfa)
Lavoratori fiscalmente residenti in Italia al momento dell’assegnazione
Secondo la risposta n. 8/2026 dell’Agenzia delle Entrate, le azioni gratuite assegnate a lavoratori fiscalmente residenti in Italia al momento del vesting:
- concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- sono tassate in Italia per il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
- rilevano indipendentemente dal fatto che il diritto sia maturato, in tutto o in parte, per attività lavorative svolte all’estero.
In presenza di una doppia imposizione, il lavoratore potrà recuperare le imposte estere tramite il credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR, da far valere in dichiarazione dei redditi.
Lavoratori fiscalmente non residenti in Italia
Se, invece, il beneficiario:
- è fiscalmente residente all’estero al momento dell’assegnazione,
il reddito derivante dalle azioni:
- è imponibile in Italia solo pro quota, in base ai giorni di lavoro svolti nel territorio dello Stato durante il periodo di maturazione;
- deve essere determinato secondo un criterio pro rata temporis, coerente con il Commentario OCSE all’articolo 15.
Tassazione dei premi in denaro (piano Beta)
Per quanto riguarda il piano di incentivazione monetario, l’Agenzia nella risposta n. 8 del 16 gennaio 2026 distingue nettamente il profilo reddituale da quello degli obblighi del sostituto d’imposta.
In particolare, viene chiarito che:
- il premio matura esclusivamente in relazione all’attività lavorativa svolta in Francia;
- il premio è erogato direttamente dalla società estera, senza collegamento con il rapporto di lavoro intrattenuto con la società italiana.
Di conseguenza:
- la società italiana non è tenuta ad applicare ritenute alla fonte;
- il reddito deve essere dichiarato dal lavoratore fiscalmente residente in Italia;
- resta ferma la possibilità di fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Obblighi di sostituzione d’imposta
Con riferimento agli obblighi ex articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia ribadisce che:
- il datore di lavoro italiano deve operare le ritenute su tutte le somme e i valori riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti terzi;
- tale obbligo sussiste solo se l’erogazione è collegata al rapporto di lavoro con il soggetto che agisce come sostituto d’imposta.
Nel caso del piano Beta, tale collegamento non sussiste.
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