Banca dati delle locazioni brevi. Le regole per l’attuazione

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Banca dati delle locazioni brevi. Le regole per l’attuazione

Con decreto n. 161 del 29 settembre 2021 il Ministero del Turismo ha emanato il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, in attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del Dl n. 34/2019.

Tale atto, all’articolo 2, comma 2 , ha previsto che Ministero del turismo, regioni e province autonome, per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, debbano sottoscrivere un protocollo d'intesa contenente i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con parere n. 289 del 1° settembre 2022, ha espresso parere favorevole sullo schema di protocollo in questione.

Pertanto, il Ministero Turismo, in data 19 ottobre 2022, rende noto il protocollo per la realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

ATTENZIONE: Le Regioni e Province autonome che non sottoscrivono il protocollo di intesa devono fornire, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Contenuto del Protocollo

Detto protocollo disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.

NOTA BENE: Verrà generato dalla banca dati un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve, anche se è già presente un codice CIR a livello di Regione/P.A.

Tale Codice:

  • indica la tipologia di alloggio, la Regione/P.A., la provincia e il comune di ubicazione;
  • è contraddistinto da una sequenza numerica univoca generata in modo casuale.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:

  • il CIR, qualora una Regione/P.A. abbia normato tale codice attraverso legge regionale o provinciale, ovvero atti amministrativi, normativi e non, adottati in attuazione di una specifica previsione di legge regionale o provinciale;
  • il Codice Identificativo Nazionale in tutti gli altri casi.
Chi non adempie va incontro alla sanzione da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. È previsto il raddoppio della sanzione se la violazione è reiterata.

Accesso alla banca dati

Possono accedere alla banca dati, secondo finalità e modalità specificamente definite, i seguenti soggetti:

  • Ministero del Turismo;
  • Gestore della Banca Dati;
  • Regioni/P.A.;
  • Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il portale istituzionale del Ministero del Turismo;
  • Agenzia delle Entrate.
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