Banca d’Italia. Sotto controllo i contratti di leasing

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Con la comunicazione n. protocollo 0037575/11 del 17 gennaio 2011, recante “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co.7, lett. b), del Dlgs n. 231/2001”, la Banca d’Italia prende sotto osservazione i contratti di leasing, al fine di evitare le truffe a danno del sistema bancario/finanziario, che proprio tramite la sottoscrizione dei suddetti accordi si possono verificare.

Ad essere presi in esame, i contratti di leasing che appiaono incoerenti con l’attività svolta dal richiedente o quelli il cui oggetto viene, in un secondo momento, denunciato per furto o, infine, i cespiti che si rilevano inesistenti, nel caso in cui sia sempre la stessa società fornitrice a risultare coinvolta.

Anche se le modalità procedurali per l’impiego dei contratti di leasing sono state dettate dalla Uif, al fine di segnalare le operazioni sospette che possono essere impiegate con lo scopo di riciclare denaro di provenienza illecita, si è notato che spesso la fattispecie in esame cela pratiche frodatorie, che rientrano nell’ambito dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia. Scopo dell’analisi della Banca, dunque, è proprio quello di individuare condotte comuni a tutti i casi esaminati, in modo da poterne estrapolare degli schemi interpretativi da mettere al servizio degli operatori finanziari per sventare con anticipo i comportamenti illeciti.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Stretta antiriciclaggio al leasing – De Angelis, Feriozzi

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